LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca BUCCI (gara Torino-Atalanta del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. TORINO: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Luca BUCCI (gara Torino-Atalanta del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto a Luca Bucci, calciatore tesserato per la Soc. Torino la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per il comportamento tenuto durante la gara Torino-Atalanta del 9/12/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Bucci sarebbe stato involontario e, di conseguenza, non potrebbe essere qualificato come pericoloso. In conclusione, si chiede la riduzione della squalifica. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il Bucci ha colpito violentemente con un calcio ad una gamba un avversario, provocandogli una ferita all'altezza di un ginocchio che lo costringeva a lasciare il terreno. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta e delle conseguenze, nulla rilevando, in questo caso, la sussistenza o meno di una volontarietà lesiva del Bucci. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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