LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Palermo del 3/12/01 – C.U. n. 166 del 4/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 176 DEL 13 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di L. 80.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli-Palermo del 3/12/01 – C.U. n. 166 del 4/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di lire 80.000.000 con diffida, per il comportamento tenuto dai propri sostenitori durante la gara Napoli-Palermo del 30/11/2001, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione non sarebbe proporzionata ai fatti accaduti, anche perché, essendo costretta a giocare non sul proprio campo, la Società non poteva adottare tutte le misure necessarie per assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica. In conseguenza, si chiede una riduzione della sanzione. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, innanzitutto, che la squadra si è presentata in campo non tempestivamente, causando un ritardo nell’inizio della gara; poi, che i sostenitori napoletani hanno effettuato un lancio sistematico di oggetti (bottigliette parzialmente piene d’acqua e monete), in più occasioni giunti a bersaglio, contro un Assistente e verso le panchine, nonché rivolto cori volgarmente irriguardosi verso l’altro Assistente e fatto esplodere, durante l’intera gara, una decina di petardi ai bordi del campo. Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei comportamenti rispetto all’incolumità delle persone presenti sul terreno di gioco, nonché della recidiva specifica, pur tenuto conto delle documentate iniziative adottate dalla Società per la prevenzione di tali condotte. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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