LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea MAZZANTINI (gara Bologna – Perugia del 16/12/01 – C.U. n. 184 del 17/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea MAZZANTINI (gara Bologna – Perugia del 16/12/01 – C.U. n. 184 del 17/12/01). Il procedimento In data 16/12/2001, il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ex art. 31 a3 C.G.S., un episodio avvenuto al “47’ primo tempo gara Bologna – Perugia del 16 dicembre 2001, che ha evidenziato condotta violenta del portiere Perugia Mazzantini – spallata a giocatore Bologna Pecchia a gioco fermo – apparentemente non rilevata dall’arbitro” (cfr. RAI2 90° minuto del 16/12/01). In relazione a tale segnalazione, con provvedimento del 17/12/2001 (C.U. 184) il Giudice Sportivo infliggeva al calciatore Andrea Mazzantini, tesserato per la Soc. Perugia, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo con una spallata un avversario (condotta violenta avvenuta a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli ufficiali di gara, rilevata da documentazione filmata acquisita presso le emittenti televisive RAI). Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con procedura d’urgenza il Perugia, chiedendo il proscioglimento del Mazzantini o, in subordine, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva l’insussistenza di uno dei requisiti costitutivi dell’art. 31 a3 C.G.S., non potendosi configurare la condotta del Mazzantini come “violenta”. In via subordinata, il reclamante sostiene l’eccessività della sanzione comminata, non tenendo essa conto della mancanza di preordinazione e/o intenzionalità nel gesto del giocatore, dell’assenza di effetti lesivi a danno del Pecchia e del comportamento successivo dei due giocatori, i quali, al termine della gara, hanno escluso qualsiasi rilievo all’episodio, esprimendo sentimenti di lealtà sportiva. Alla riunione odierna è comparso il calciatore Mazzantini ed il difensore della società Perugia, il quale ribadiva le argomentazioni difensive esposte nel reclamo. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato. In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso ribadire come l’utilizzazione della prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni tassativamente indicate dal legislatore sportivo: a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara; b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all’azione di giuoco; c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”. Nel caso di specie – accertata e non contestata la sussistenza dei primi due requisiti – questa Commissione ritiene configurabile anche il requisito della “violenza”, essendosi trattato di un gesto intenzionale di particolare intensità e diretto a colpire l’avversario (come correttamente rilevato nel provvedimento del Giudice Sportivo qui reclamato). La Commissione ritiene inoltre che l’assenza di conseguenze lesive non rilevi ai fini dell’applicazione della sanzione. Tuttavia, ai fini della determinazione dell’entità di tale sanzione, va considerato il fatto che il gesto posto in essere dal Mazzantini, pur essendo di per se idoneo a provocare effetti lesivi, denota una minore carica di aggressività rispetto ad altri comportamenti tipicamente offensivi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo della Soc. Perugia e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Mazzantini Andrea a due giornate effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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