LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea MAZZANTINI (gara Bologna – Perugia del 16/12/01 – C.U. n. 184 del 17/12/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. PERUGIA avverso la squalifica per tre
giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Andrea MAZZANTINI
(gara Bologna – Perugia del 16/12/01 – C.U. n. 184 del 17/12/01).
Il procedimento
In data 16/12/2001, il Procuratore Federale segnalava al Giudice Sportivo, ex art. 31 a3
C.G.S., un episodio avvenuto al “47’ primo tempo gara Bologna – Perugia del 16 dicembre
2001, che ha evidenziato condotta violenta del portiere Perugia Mazzantini – spallata a
giocatore Bologna Pecchia a gioco fermo – apparentemente non rilevata dall’arbitro” (cfr.
RAI2 90° minuto del 16/12/01).
In relazione a tale segnalazione, con provvedimento del 17/12/2001 (C.U. 184) il Giudice
Sportivo infliggeva al calciatore Andrea Mazzantini, tesserato per la Soc. Perugia, la
sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per aver colpito a giuoco fermo
con una spallata un avversario (condotta violenta avvenuta a giuoco fermo e sfuggita al
controllo degli ufficiali di gara, rilevata da documentazione filmata acquisita presso le
emittenti televisive RAI).
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo con procedura d’urgenza il Perugia,
chiedendo il proscioglimento del Mazzantini o, in subordine, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva l’insussistenza di uno dei requisiti costitutivi dell’art. 31
a3 C.G.S., non potendosi configurare la condotta del Mazzantini come “violenta”. In via
subordinata, il reclamante sostiene l’eccessività della sanzione comminata, non tenendo essa
conto della mancanza di preordinazione e/o intenzionalità nel gesto del giocatore,
dell’assenza di effetti lesivi a danno del Pecchia e del comportamento successivo dei due
giocatori, i quali, al termine della gara, hanno escluso qualsiasi rilievo all’episodio,
esprimendo sentimenti di lealtà sportiva.
Alla riunione odierna è comparso il calciatore Mazzantini ed il difensore della società
Perugia, il quale ribadiva le argomentazioni difensive esposte nel reclamo.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, visionate le riprese televisive di
cui trattasi, rileva che il gravame è parzialmente fondato.
In via preliminare, questa Commissione ritiene doveroso ribadire come l’utilizzazione della
prova televisiva sia subordinata, ex art. 31 a3 C.G.S., alla sussistenza di tre condizioni
tassativamente indicate dal legislatore sportivo:
a) che il fatto sia “sfuggito” al controllo degli ufficiali di gara;
b) che il fatto sia avvenuto a giuoco fermo o sia comunque estraneo all’azione di giuoco;
c) che il fatto si connoti come “condotta violenta”.
Nel caso di specie – accertata e non contestata la sussistenza dei primi due requisiti –
questa Commissione ritiene configurabile anche il requisito della “violenza”, essendosi
trattato di un gesto intenzionale di particolare intensità e diretto a colpire l’avversario
(come correttamente rilevato nel provvedimento del Giudice Sportivo qui reclamato).
La Commissione ritiene inoltre che l’assenza di conseguenze lesive non rilevi ai fini
dell’applicazione della sanzione.
Tuttavia, ai fini della determinazione dell’entità di tale sanzione, va considerato il fatto che
il gesto posto in essere dal Mazzantini, pur essendo di per se idoneo a provocare effetti
lesivi, denota una minore carica di aggressività rispetto ad altri comportamenti tipicamente
offensivi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo della Soc.
Perugia e di ridurre la sanzione inflitta al calciatore Mazzantini Andrea a due giornate
effettive di gara; dispone la restituzione della tassa.
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