LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI.: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio LUCENTI (gara Cagliari-Pistoiese del 9/12/01 – C.U. n. 174 dell’11/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 187 DEL 18 dicembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CAGLIARI.: avverso la squalifica per due giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Giorgio LUCENTI (gara Cagliari-Pistoiese del 9/12/01 – C.U. n. 174 dell’11/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Giorgio Lucenti, calciatore tesserato per la Soc. Cagliari, la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante l’incontro Cagliari-Pistoiese del 9/12/01, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che il comportamento del Lucenti - finalizzato al recupero della palla - si sarebbe svolto nel pieno contesto di un’azione di giuoco. L’involontaria azione fallosa presenterebbe quindi una “carica di dolo minore” rispetto all’atto violento commesso per un motivo diverso dall’agonismo. In conclusione, si chiede la riduzione della squalifica. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta, in modo esaustivo ed inequivocabile, che, durante una azione di gioco, il Lucenti ha colpito volontariamente con la pianta del piede, a gamba tesa, l’addome di un avversario. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della particolare pericolosità della condotta, delle sue effettive conseguenze (necessità di cure mediche del calciatore colpito) e della sussistenza di una volontarietà lesiva del Lucenti, nonostante la possibilità di intercettare il pallone. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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