LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 3 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Giambattista PASTORELLO; avverso la squalifica a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Medico Roberto FILIPPINI; avverso l’ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo alla Società (gara Milan–Verona del 23/12/01 – C.U. n. 198 del 28/12/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 200 DEL 3 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. VERONA avverso l’inibizione a tutto il 14
gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Presidente Giambattista PASTORELLO;
avverso la squalifica a tutto il 14 gennaio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo al Medico
Roberto FILIPPINI; avverso l’ammenda di L. 5.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo alla
Società (gara Milan–Verona del 23/12/01 – C.U. n. 198 del 28/12/01).
Il procedimento
Avverso i provvedimento con i quali il Giudice Sportivo ha inflitto a Giambattista
Pastorello, Presidente della Soc. Verona, la sanzione dell'inibizione a tutto il 14 gennaio
2002, a Roberto Filippini, Medico della Soc. Verona, la squalifica a tutto il 14 gennaio
2002 ed alla Soc. Verona la sanzione dell’ammenda di lire 5.000.000, per i comportamenti
tenuti in occasione della gara Milan-Verona del 23/12/2001, ha proposto reclamo, con
procedura di urgenza, la stessa Società, chiedendo, per entrambi i tesserati, in via
istruttoria, un supplemento di rapporto e, nel merito, in via principale, la revoca delle
sanzioni comminate e, in via subordinata, la riduzione delle medesime.
Assume la società ricorrente, per quanto attiene al Presidente Pastorello, che le espressioni
refertate sarebbero riconducibili ad un legittimo esercizio del diritto di critica dell’operato
arbitrale, senza alcun contenuto offensivo o intimidatorio; per quanto attiene al medico
sociale, dott. Filippini, che lo stesso non avrebbe mai usato le espressioni ingiuriose
riportate nel referto, frutto di un travisamento delle parole effettivamente pronunciate.
All’odierna riunione è comparso il difensore dei ricorrenti che ha ulteriormente illustrato i
motivi del reclamo, ribadendo le conclusioni in esso contenute.
200/632
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, sentito il difensore, interpellato
telefonicamente il direttore di gara (in accoglimento dell’istanza istruttoria) rileva che il
gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che, al termine della gara, il Presidente della Soc. Verona
rivolgeva al direttore di gara la seguente frase disciplinarmente rilevante: “Non ci sarà una
prossima volta. Te lo garantisco”.
Tale espressione (che non appare nemmeno contestata nel suo tenore letterale), deve
ritenersi inequivocabilmente di contenuto intimidatorio e, pertanto, esulante dai limiti di
qualsivoglia scriminante.
Per quanto riguarda il dott. Filippini, il direttore di gara, telefonicamente interpellato ha
integralmente confermato il contenuto del referto, ribadendo di aver udito, tra l’altro,
l’epiteto “maiale”, ed escludendo di aver potuto confondere tale espressione con altre
foneticamente similari.
Pertanto, le sanzioni irrogati dal primo Giudice appaiono congrue in relazione alla natura
degli addebiti.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere i reclami e dispone l'incameramento
della tassa.
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