LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di L. 30.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Milan del 19/12/01 – C.U. n. 192 del 20/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ATALANTA avverso l’ammenda di L. 30.000.000 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Milan del 19/12/01 – C.U. n. 192 del 20/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Atalanta la sanzione della ammenda di lire 30.000.000 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Milan del 19/12/01 (cori ingiuriosi e minacciosi nei confronti dell’arbitro, lancio di un oggetto verso l’arbitro), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la cancellazione della diffida. A sostegno del gravame, si rileva in primo luogo come l’obiettivo dei cori, proferiti solo per un breve periodo di tempo, fosse non tanto offendere l’onore dell’arbitro, quanto contestare decisioni sfavorevoli alla squadra di casa attraverso espressioni ormai comuni in ambito sociale e sportivo. In merito poi al lancio dell’oggetto (verosimilmente una palla di neve), la reclamante rileva come si sia trattato di un episodio fortuito (avendo tale oggetto colpito l’arbitro “di rimbalzo”) ed isolato, e come esso non abbia comunque provocato alcuna conseguenza grave o particolarmente dolorosa per l’arbitro. Infine, la reclamante chiede che venga valutato, ai fini della determinazione della sanzione, la concreta cooperazione prestata alle forze dell’ordine per l’adozione di misure atte a prevenire fatti violenti. Alla stregua delle considerazioni difensive, la reclamante chiede pertanto, la riduzione della sanzione inflitta e la cancellazione della diffida. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, il quale ha illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ribadendo l’eccessività della sanzione comminata dal Giudice Sportivo I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori dell’Atalanta in quattro diverse circostanze durante la gara hanno intonato cori offensivi nei confronti dell’arbitro e, nel corso del primo tempo, hanno lanciato sul terreno di giuoco un oggetto (non identificato con certezza) che colpiva il direttore di gara stesso. Trattasi, indubbiamente, di comportamenti tutti sanzionabili per la loro pericolosità e per il loro contenuto antisportivo, in conformità con l’orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l’operato e la condotta dei propri tifosi. Tuttavia, in considerazione della circostanza del fatto, dell’assenza di precedenti specifici e della dimostrata collaborazione della società per prevenire tali episodi, appare equa la riduzione della sanzione nella misura indicata nel dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di cancellare la diffida, confermando la sanzione dell’ammenda di lire 30.000.000; dispone la restituzione della tassa.
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