LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CHIEVO VERONA avverso l’ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Lecce del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 210 DEL 10 gennaio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CHIEVO VERONA avverso l’ammenda di L. 3.000.000 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Lecce del 9/12/01 – C.U. n. 173 dell’11/12/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Società Chievo Verona un’ammenda di Lit. 3.000.000 per avere i suoi sostenitori esposto, per tutta la durata dell’incontro, uno striscione offensivo nei confronti dell’Associazione Italiana Arbitri (“A.I.A.: un vero nome da polli”), ha proposto reclamo la stessa società chiedendo l’annullamento della sanzione. A sostegno del gravame la società reclamante adduce l’erronea interpretazione dello striscione (da riferire non già all’Associazione Italiana Arbitri, ma all’Azienda Italiana Alimentari) e, in ogni caso, la necessaria tutela della libertà di critica da parte dei tifosi, peraltro esercitata, nel caso di specie, con la forma della «civile ironia». Alla riunione odierna, è comparso rappresentante ed il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, rileva che il gravame è fondato. Nessun rilievo può essere riconosciuto al diverso significato prospettato per le espressioni contenute nello striscione: il contesto, di tempo e di spazio, in cui esso è stato esposto non lascia dubbi sul riferimento del medesimo all’Associazione Italiana Arbitri. Altra è, piuttosto, la considerazione che si impone. Premesso che la tutela della libera manifestazione del pensiero e, quindi, anche della libertà di critica, rientra nei principi fondamentali dell’ordinamento, ed è pertanto propria anche dell’ordinamento sportivo, nel valutare il caso in esame occorre considerare l’idoneità delle espressioni utilizzate a eventualmente ledere il prestigio della categoria arbitrale. In questa prospettiva, nessun contenuto di particolare lesività può essere rinvenuto nello striscione: la locuzione impiegata si mantiene nei limiti della critica civile e continente, senza degenerare nell’offesa gratuita. In particolare: se, da un lato, la critica alla categoria arbitrale si esprime in modo indiretto, mediante l’accostamento ironico di due acronimi normalmente non correlati, per altro verso, l’espressione impiegata appare sprovvista di intrinseca valenza offensiva, essendo notorio che essa si limita ad indicare in modo figurato un individuo inesperto e credulone. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e dispone la restituzione della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it