LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 17.000,00 e diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso la squalifica del campo di giuoco per una giornata effettiva di gara ed ammenda di € 17.000,00 e diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Napoli la sanzione della squalifica del campo di gioco per una giornata effettiva di gara con diffida ed ammenda di € 17.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Napoli-Salernitana del 27/01/2002, ha proposto reclamo la stessa società chiedendo la revoca della squalifica del campo di gioco per una giornata e la conferma della sola sanzione dell’ammenda con diffida. A sostegno dell’unico gravame (riferito alla sanzione della squalifica del campo) la società adduce tre diversi ordini di motivi: a) la sanzione sarebbe derivata dall’erronea interpretazione dell’art. 11, C.G.S., che escluderebbe l’applicazione delle esimenti e delle attenuanti di cui al comma 6 del medesimo articolo alle ipotesi di squalifica del campo irrogate ai sensi del precedente comma 3; viceversa l’«effettiva collaborazione» e la «concreta cooperazione» prestata dalla società (valutate dal Giudice Sportivo solo nella determinazione dell’ammenda irrogata) avrebbero potuto essere valutate anche ai fini dell’applicazione della più grave sanzione della squalifica del campo; b) non risulterebbe provata, in secondo luogo, l’affermazione del Giudice secondo cui il lancio del razzo (su cui si basa la sanzione della squalifica del campo) avrebbe prodotto una situazione di panico, in quanto contrasterebbe con la diversa affermazione del collaboratore dell’arbitro secondo cui il razzo «non avrebbe creato il panico che ci si sarebbe aspettato»; c) infine, il razzo sarebbe stato lanciato «per motivi estranei alla gara», essendo diretto verso gli stessi sostenitori del Napoli, in un momento in cui la squadra stava vincendo ed in un «clima di grande correttezza sportiva». Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante ed il difensore della reclamante, il quale - dopo aver prodotto copia sottoscritta del Rapporto di servizio della società di investigazione AZ del 30 gennaio 2002 e uno stralcio del C.U. della C.A.F. n. 27/C dell’11 aprile 2001 - ha ulteriormente illustrato le argomentazioni difensive. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e udito il difensore della società, ritiene che nessuno dei motivi di gravame esposti dalla società possa trovare accoglimento. Quanto al primo motivo, tanto la contestazione relativa all’applicabilità delle attenuanti e delle esimenti ex art. 11, comma 6, C.G.S., quanto quella relativa all’affermata attività collaborativa posta in essere dalla società per l’identificazione dei responsabili e per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti, risultano assorbite: a) dalla gravità e dalla quantità dei fatti violenti posti in essere dai tifosi del Napoli durante il corso di tutta la gara (esposizione di striscioni offensivi, esplosione di petardi e lancio di oggetti nel recinto di gioco, indebiti ingressi in campo); b) dalle caratteristiche specifiche di pericolosità per l’incolumità pubblica dell’esplosione derivata dal lancio del razzo; c) dalla recidiva specifica dei sostenitori del Napoli in analoghi comportamenti. Le predette gravi circostanze sono tali da non consentire nel caso di specie l’applicazione del 6° comma dell’art. 11, così come invocato dalla reclamante. Ed invero, la pur fattiva e documentata collaborazione posta in essere dalla Società Calcio Napoli, valutata alla stregua della significativa gravità dei fatti e della reiterazione della condotta contestata, è tale da precludere la non applicazione o l’attenuazione delle sanzioni di cui all’art. 11 comma 3. Quanto poi alla seconda argomentazione, la divergenza delle affermazioni riportate dal supplemento di referto del Collaboratore dell’arbitro e dal supplemento di Relazione del Collaboratore dell’Ufficio indagini, riguarda esclusivamente l’esito emotivo (di maggiore o minore panico) suscitato dall’esplosione, non certamente la pericolosità intrinseca della stessa per l’incolumità pubblica. Anche il terzo motivo è, infine, privo di pregio. Al contrario di quanto affermato dalla difesa della società, il lancio del razzo nel corso della partita (in assenza della prova specifica dei - solo affermati - motivi estranei alla gara che ne sarebbero all’origine) deve infatti essere qualificato come fatto violento commesso in occasione della gara. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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