LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 con diffida inflitta
dal Giudice Sportivo (gara Napoli- Salernitana del 27/1/02 – C.U. n. 241 del 29/1/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società Salernitana la
sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 con diffida per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Napoli-Salernitana del 25/01/2002, ha proposto reclamo la stessa
società, chiedendo la revoca delle sanzioni inflitte, ovvero, in subordine una congrua riduzione
della sanzione stessa.
A sostegno del gravame la società reclamante adduce che il proprio comportamento precedente
e successivo alla partita escluderebbe «di fatto ogni applicazione delle sanzioni così come
disposto dall’art. 11, comma 6° C.G.S.» e che, in ogni caso, «la gabbia metallica che ...
sovrastava i tifosi ha, di fatto, impedito ogni pericolo per la pubblica incolumità», non riuscendo a
comprendersi come il «bengala sia partito dal settore riservato ai tifosi salernitani senza trovare
l’opposizione della rete metallica».
Alla riunione odierna, non è comparso il rappresentante della reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, rileva che i motivi di gravame
esposti dalla Società meritano parziale accoglimento.
Non condivisibile appare l’argomento secondo cui la rete metallica non avrebbe potuto essere
superata dal bengala: al riguardo, si può infatti osservare (oltre al fatto che le reti metalliche, per
la struttura e le dimensioni loro proprie, non sono di per sé idonee ad impedire il passaggio di
oggetti lanciati in aria) come la pericolosità del fatto contestato per l’incolumità pubblica sia
intrinseca nell’accensione sugli spalti e nel lancio del bengala, a prescindere dalla zona degli spalti
da questo raggiunta (il bengala, in ipotesi, può anche non superare le reti e ricadere sui tifosi che
lo hanno lanciato, con pericolosità identica a quella di un bengala lanciato da una zona all’altra
delle tribune).
Di contro, particolare rilievo deve riconoscersi alla non eccessiva pericolosità dei fatti ascritti alla
società reclamante: considerazione che rende congrua una riduzione della sanzione.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione, in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della
sanzione alla sola ammenda di € 10.000,00 e la restituzione della tassa.
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