LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Modena del 6/1/02 – C.U. n. 206 dell’8/1/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Salernitana-Modena del 6/1/02 – C.U. n. 206 dell’8/1/02).
Il procedimento
Con provvedimento dell’8 gennaio 2002 (C.U. n. 206), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc.
Salernitana l’ammenda di € 7.500,00 - recidiva specifica - per il comportamento tenuto dai
propri sostenitori (esplosione all’interno del recinto di giuoco, con notevole fragore ed in quattro
diverse occasioni, di petardi, così come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini) durante la
gara Salenitana-Modena del 6 gennaio 2002.
Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale,
una congrua riduzione della sanzione e, in via subordinata, la revoca della recidiva specifica.
A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che l’esplosione dei petardi è stata
impropriamente indicata nel Comunicato Ufficiale come avvenuta all’interno del recinto di gioco
mentre, in realtà, si sarebbe trattato di semplici “botti natalizi” fatti esplodere all’interno del
fossato (sul punto si sollecita un supplemento di indagini). Tale fossato, essendo di dimensioni
molto ristrette, avrebbe contribuito ad ampliare il fragore e, comunque, si sarebbe trattato di un
semplice gesto di esultanza dopo il goal. Si segnala anche, ad opera della Società ricorrente, il
comportamento responsabile ed assolutamente rispettoso della normativa vigente adottato dalla
Società stessa in relazione agli episodi violenti, sempre puntualmente segnalati agli organi
competenti, fornendo la più ampia collaborazione, anche a rischio di subire contestazioni ad
opera dei gruppi violenti.
All’odierna riunione non è comparso il rappresentante della Società reclamante.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che non sussistono dubbi
circa lo svolgimento dei fatti contestati alla società reclamante, in considerazione di quanto riferito
con dovizia di particolari dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Peraltro, conformemente a
quanto evidenziato nell’atto di reclamo, risulta effettivamente nella relazione del collaboratore
dell’Ufficio Indagini - che costituisce fonte privilegiata di prova e che, in ragione della sua
esaustività, esclude la necessità del richiesto supplemento di indagini - che i petardi lanciati dai
tifosi della Salernitana sono esplosi all’interno del fossato adiacente il terreno di gioco.
Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l’idoneità di tali condotte ad integrare
l’ipotesi sanzionatoria oggetto di contestazione, alla stregua della loro pericolosità ed in
conformità con l’orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo
riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l’operato e la condotta dei propri tifosi.
Non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 11 C.G.S., che prevede la non
irrogazione della sanzione ovvero l’attenuazione della medesima in ipotesi di “concreta
cooperazione con le forze dell’Ordine”, se è vero che il documento allegato, costituito da una
lettera inviata alla Questura successivamente alla gara in questione, non pare in alcun modo
concretare collaborazione volta all’identificazione dei responsabili di tali fatti violenti, facendo
essa riferimento generico a quanto avvenuto durante la gara oggetto del provvedimento del
Giudice Sportivo. Peraltro, avendo riferimento alla non eccessiva pericolosità della condotta
ascritta alla reclamante (come sopra specificato, tutti i petardi risultano infatti esplosi all’interno
del fossato), la sanzione da irrogare può essere ridotta nella misura di € 2.000,00.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla
Soc. Salernitana a € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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