LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Modena del 6/1/02 – C.U. n. 206 dell’8/1/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 250 DEL 7 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 7.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Modena del 6/1/02 – C.U. n. 206 dell’8/1/02). Il procedimento Con provvedimento dell’8 gennaio 2002 (C.U. n. 206), il Giudice Sportivo irrogava alla Soc. Salernitana l’ammenda di € 7.500,00 - recidiva specifica - per il comportamento tenuto dai propri sostenitori (esplosione all’interno del recinto di giuoco, con notevole fragore ed in quattro diverse occasioni, di petardi, così come riferito dal collaboratore dell’Ufficio Indagini) durante la gara Salenitana-Modena del 6 gennaio 2002. Avverso tale provvedimento, la Società proponeva rituale reclamo, richiedendo, in via principale, una congrua riduzione della sanzione e, in via subordinata, la revoca della recidiva specifica. A sostegno del gravame, la Società reclamante rileva, in fatto, che l’esplosione dei petardi è stata impropriamente indicata nel Comunicato Ufficiale come avvenuta all’interno del recinto di gioco mentre, in realtà, si sarebbe trattato di semplici “botti natalizi” fatti esplodere all’interno del fossato (sul punto si sollecita un supplemento di indagini). Tale fossato, essendo di dimensioni molto ristrette, avrebbe contribuito ad ampliare il fragore e, comunque, si sarebbe trattato di un semplice gesto di esultanza dopo il goal. Si segnala anche, ad opera della Società ricorrente, il comportamento responsabile ed assolutamente rispettoso della normativa vigente adottato dalla Società stessa in relazione agli episodi violenti, sempre puntualmente segnalati agli organi competenti, fornendo la più ampia collaborazione, anche a rischio di subire contestazioni ad opera dei gruppi violenti. All’odierna riunione non è comparso il rappresentante della Società reclamante. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, osserva che non sussistono dubbi circa lo svolgimento dei fatti contestati alla società reclamante, in considerazione di quanto riferito con dovizia di particolari dal collaboratore dell’Ufficio Indagini. Peraltro, conformemente a quanto evidenziato nell’atto di reclamo, risulta effettivamente nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini - che costituisce fonte privilegiata di prova e che, in ragione della sua esaustività, esclude la necessità del richiesto supplemento di indagini - che i petardi lanciati dai tifosi della Salernitana sono esplosi all’interno del fossato adiacente il terreno di gioco. Parimenti, la Commissione ritiene ampiamente provata l’idoneità di tali condotte ad integrare l’ipotesi sanzionatoria oggetto di contestazione, alla stregua della loro pericolosità ed in conformità con l’orientamento costante degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, avendo riguardo alla responsabilità oggettiva delle Società per l’operato e la condotta dei propri tifosi. Non è applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell’art. 11 C.G.S., che prevede la non irrogazione della sanzione ovvero l’attenuazione della medesima in ipotesi di “concreta cooperazione con le forze dell’Ordine”, se è vero che il documento allegato, costituito da una lettera inviata alla Questura successivamente alla gara in questione, non pare in alcun modo concretare collaborazione volta all’identificazione dei responsabili di tali fatti violenti, facendo essa riferimento generico a quanto avvenuto durante la gara oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo. Peraltro, avendo riferimento alla non eccessiva pericolosità della condotta ascritta alla reclamante (come sopra specificato, tutti i petardi risultano infatti esplosi all’interno del fossato), la sanzione da irrogare può essere ridotta nella misura di € 2.000,00. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di ridurre l’ammenda inflitta dal Giudice Sportivo alla Soc. Salernitana a € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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