LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 21 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di € 1.500,00 inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Diego LOPEZ (gara Sampdoria-Cagliari del 17/2/02 – C.U. n. 264 del 19/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 21 febbraio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, con procedura d’urgenza, della Soc. CAGLIARI avverso la squalifica per una giornata effettiva di gara e ammenda di € 1.500,00 inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Diego LOPEZ (gara Sampdoria-Cagliari del 17/2/02 – C.U. n. 264 del 19/2/02). 1) Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo (C.U. n. 264 del 19 febbraio 2002) ha inflitto al calciatore Diego Lopez, tesserato per la Soc. Cagliari, la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara con ammenda di 1.500,00 €, perché, durante la gara Sampdoria- Cagliari del 17 febbraio 2002, “al 49° del secondo tempo, colpiva con un gomito un avversario al viso, senza conseguenze lesive di sorta; sanzione aggravata con l'ammenda essendo il tesserato recidivo; infrazione rilevata da un Assistente”, la Società di appartenenza ha proposto reclamo, con procedura d’urgenza, richiedendo - in via istruttoria ex art. 31, comma a4 C.G.S. - l’ammissione della prova televisiva e, nel merito, la revoca della comminata sanzione. A sostegno del gravame, la società ricorrente escludeva che il calciatore si fosse reso responsabile di un atto di violenza nei confronti dell’avversario, il quale con il suo comportamento avrebbe tratto in inganno l’assistente dell’arbitro, non essendo stato in alcun modo colpito dal Lopez. All’odierna riunione, è comparso il difensore della società reclamante, il quale ha illustrato i motivi del ricorso, ribadendo le conclusioni in precedenza formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, ritiene, in via preliminare, ammissibile la prova televisiva ex art. 31 a.4 C.G.S. in quanto finalizzata a dimostrare che il calciatore non ha in alcun modo commesso la condotta violenta contestata, previa positiva valutazione della garanzia tecnica e documentale offerta dalla videocassetta prodotta, contenente le immagini televisive relative all’episodio in questione, riprese dall’emittente “Stream TV”. Per quanto attiene al merito del ricorso, la Commissione, letti gli atti ufficiali e il ricorso, udito il difensore del ricorrente, esaminata la ripresa televisiva, ritiene che il ricorso sia infondato. Ed infatti, le immagini televisive confermano che nella circostanza in causa il Lopez ha commesso l’infrazione addebitatagli: egli, disinteressandosi del pallone, ha ostacolato con il proprio corpo la corsa dell’avversario, colpendolo con una gomitata (come puntualmente riferito nel referto in atti). La Commissione ritiene pertanto che il calciatore si sia reso responsabile della violazione contestata, in ordine alla quale appare congrua la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara oltre all’ammenda di 1.500,00 €, in considerazione della natura violenta del gesto posto in essere durante una azione di giuoco, secondo quanto emerso dalla ripresa televisiva prodotta dalla società ricorrente. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e infliggere al calciatore Diego Lopez la sanzione della squalifica di una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di 1.500,00 €, disponendo altresì l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it