LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 280 DELL’1 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 11.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Como dell’8/2/02 – C.U. n. 256 del 12/2/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 280 DELL’1 marzo 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 11.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernitana-Como dell’8/2/02 – C.U. n. 256 del 12/2/02). Il procedimento Avverso il provvedimento datato 12 febbraio 2002 (CU n. 256 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Salernitana-Como del 8 febbraio 2002 veniva inflitta alla Soc. Salernitana l’ammenda di € 11.000,00 per avere i suoi sostenitori, alla 16° del primo tempo intonato un coro caratterizzato da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore avversario e per aver ripetuto, con maggiore intensità e durata, tale coro nei confronti del medesimo calciatore al 36° del primo tempo, la Società interessata ha proposto reclamo. Nel gravame si sostiene che i fatti addebitati riguarderebbero due episodi di blanda intemperanza (un “buh” di pochi secondi) entrambi avvenuti in contesti assolutamente isolati e nel corso di due azioni di limitata intensità. In particolare, il coro sarebbe stato finalizzato non alla discriminazione razziale quanto piuttosto a provocare un semplice disturbo verso il giocatore in azione, o una forma di contestazione per il fallo commesso. Che il coro non avesse contenuto di discriminazione razziale lo si ricaverebbe in primo luogo dal notorio atteggiamento anti razziale della tifoseria salernitana e dalla stessa Società (che avrebbe ingaggiato numerosi giocatori di colore); in secondo luogo dalla circostanza che il calciatore Oliveira presente in campo per 81 minuti, sarebbe stato contestato soltanto in due occasioni; in terzo luogo dalla circostanza che nè la terna arbitrale, nè il quarto uomo ne il commissario di campo avrebbero colto nel comportamento contestato il significato di discriminazione razziale. Si chiede pertanto in via principale la revoca della sanzione combinata; in via subordinata la riduzione dell’ammenda in misura minore ritenuta di giustizia. In via istruttoria si chiede la convocazione della terna arbitrale e del quarto uomo affinché riferiscano sugli episodi contestati, stante la genericità del rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo e sentito il rappresentante ed il difensore della Società reclamante che ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame, previa rinuncia alla dedotta richiesta istruttoria, ritiene che detto gravame sia parzialmente fondato. Dagli altri ufficiali risulta che la Soc. Salernitana o è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori, ubicati nella curva sud, nella curva nord e nel settore distinti dello stadio, in due occasioni (16° e 36° del primo tempo) e con particolare intensità (10 secondi la prima volta e 20 secondi la seconda), intonato cori di fischi e dileggio (uhuh), caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti del calciatore del Como Oliveira. Non vi è dubbio che tale condotta, sia da ritenersi particolarmente grave per il contenuto discriminatorio dei cori nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria, e che debba essere adeguatamente sanzionata anche in considerazione della recidiva specifica dei sostenitori della Società Salernitana. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerando le documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione di simili comportamenti, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell’ammenda di € 7000,00. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell’ammenda a € 7000,00; dispone la restituzione della tassa.
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