LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Udinese del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. LAZIO avverso l’ammenda di € 18.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Lazio-Udinese del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione
della ammenda di € 18.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara
Lazio-Udinese del 24/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione
della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i fatti contestati sono stati riportati
esclusivamente nella relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini e non anche nei referti degli
altri ufficiali di gara; in secondo luogo, che il comportamento contestato sarebbe stato rilevato in
modo generico; in terzo luogo, che la forma e l’intensità dei cori sarebbero state molto limitate;
infine, che si sarebbe trattato di una manifestazione di contestazione nei confronti della propria
squadra, tanto è vero che i cori sono stati rivolti anche a giocatori laziali.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente
fondato.
Premesso che l’art. 31 lett. b/1 C.G.S. non richiede affatto che le condotte antiregolamentari dei
sostenitori delle squadre trovino “duplice” riscontro negli atti ufficiali essendo sufficiente la
refertazione anche di uno solo dei soggetti investiti dei compiti di controllo disciplinare (ufficiali di
gara, collaboratore dell’Ufficio Indagini, commissari speciali o di campo), rileva la Commissione
come dal rapporto del rappresentante dell’Ufficio Indagini risulti con chiarezza che i sostenitori
della reclamante, in primo luogo, più volte durante la gara, hanno intonato cori, di breve durata,
caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale nei confronti di calciatori
avversari, e, in secondo luogo, nel primo e nel secondo tempo, hanno fatto esplodere petardi
all'interno del recinto di gioco.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, non si può negare che, a
differenza di altre fattispecie più gravi, nel caso in esame, avendo riferimento ai cori caratterizzati
da inequivoco significato di discriminazione razziale, la sanzione possa essere diminuita da €
15.000,00 a € 12.000,00, in considerazione del fatto che tale comportamento antiregolamentare
è stato posto in essere dai sostenitori laziali nel contesto di una più ampia contestazione verso la
squadra, come dimostra la circostanza che i cori denigratori sono stati indirizzati anche ad un
calciatore laziale.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione complessiva a € 15.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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