LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 45.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 18/3/02 – C.U. n. del 26/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 45.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 18/3/02 – C.U. n. del 26/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione della ammenda di € 45.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Messina del 18/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i comportamenti sanzionati sarebbero stati di modesta entità e, comunque, non avrebbero cagionato alcun danno; in secondo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta; infine, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessiva. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, all'ingresso delle squadre in campo, hanno lanciato due fumogeni sul terreno; in secondo luogo, in quattro occasioni, hanno lanciato alcuni bengala in un settore degli spalti occupato da tifosi della squadra avversaria, così provocando una reazione di panico e sbandamento da parte delle persone prossime al punto di arrivo dei bengala stessi; in terzo luogo, intorno alla metà del primo tempo, hanno scagliato pietre contro un settore della curva occupato da sostenitori avversari, due dei quali venivano colpiti, rispettivamente, al capo e ad un orecchio, senza riportare lesioni significative; in quarto luogo, hanno ripetuto il lancio di pietre contro lo stesso settore sia nell'intervallo, sia nei primi minuti del secondo tempo, nonché il lancio di fumogeni, che peraltro non raggiungevano il bersaglio. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto sia del fatto che la gara era in trasferta, sia della particolare situazione logistica del settore dello stadio dove erano situati i sostenitori messinesi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 35.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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