LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 45.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 18/3/02 – C.U. n. del 26/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 45.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Palermo-Messina del 18/3/02 – C.U. n. del 26/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione
della ammenda di € 45.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Palermo-Messina del 18/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società,
chiedendo la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che, in primo luogo, i comportamenti sanzionati sarebbero stati
di modesta entità e, comunque, non avrebbero cagionato alcun danno; in secondo luogo, che non
sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di
prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta; infine, che la sanzione
sarebbe sproporzionata ed eccessiva.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, all'ingresso delle
squadre in campo, hanno lanciato due fumogeni sul terreno; in secondo luogo, in quattro
occasioni, hanno lanciato alcuni bengala in un settore degli spalti occupato da tifosi della squadra
avversaria, così provocando una reazione di panico e sbandamento da parte delle persone
prossime al punto di arrivo dei bengala stessi; in terzo luogo, intorno alla metà del primo tempo,
hanno scagliato pietre contro un settore della curva occupato da sostenitori avversari, due dei
quali venivano colpiti, rispettivamente, al capo e ad un orecchio, senza riportare lesioni
significative; in quarto luogo, hanno ripetuto il lancio di pietre contro lo stesso settore sia
nell'intervallo, sia nei primi minuti del secondo tempo, nonché il lancio di fumogeni, che peraltro
non raggiungevano il bersaglio.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta
considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre
fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel
dispositivo, tenuto conto sia del fatto che la gara era in trasferta, sia della particolare situazione
logistica del settore dello stadio dove erano situati i sostenitori messinesi.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 35.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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