LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di € 30.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. NAPOLI avverso l’ammenda di € 30.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Napoli la sanzione della ammenda di € 30.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Salernitana-Napoli del 10/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi napoletani sarebbe avvenuto a seguito di provocazione da parte dei sostenitori della squadra avversaria; in secondo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che gioca in trasferta,; in terzo luogo, che vi sarebbe stata una mancanza di volontà lesiva nella maggior parte dei comportamenti sanzionati; infine, che la sanzione sarebbe eccessiva per una squadra che milita nel campionato di serie B. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, in sette occasioni prima e durante la gara, hanno lanciato verso un settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria bengala ed altri oggetti, determinando talora situazione di potenziale pericolo per le persone ivi presenti; in secondo luogo, prima e durante la gara, hanno esposto striscioni offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; in terzo luogo, hanno lanciato una bottiglia in plastica verso il portiere avversario; infine, hanno fatto esplodere, in più occasioni, prima dell'inizio della gara e durante il secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco. Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, tenuto conto che, trattandosi di gara in trasferta, risulta attenuata la possibilità di prevenzione e di controllo della Società nei confronti dei propri sostenitori. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione a € 25.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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