LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Salernita-Napoli del 10/3/02 – C.U. n. 292 del 12/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la
sanzione della ammenda di € 15.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante
la gara Salernitana-Napoli del 10/3/2002, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in un
contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato alcun
danno; in terzo luogo, che essi si sarebbero realizzati a seguito di azioni violente della tifoseria
della squadra avversaria; infine, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare
l’esposizione di scritte e simboli non consentiti.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, in tre occasioni distinte,
hanno lanciato verso un settore degli spalti occupato dai tifosi della squadra avversaria seggiolini
in plastica, bottiglie in plastica ed un bengala; in secondo luogo, hanno esposto, prima e durante
la gara, numerosi striscioni offensivi nei confronti della Società e dei sostenitori avversari; infine,
all'inizio del secondo tempo, hanno acceso fumogeni sugli spalti.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della
Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità dei
comportamenti rispetto all’incolumità delle persone, nonché della recidiva specifica reiterata.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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