LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Salernita del 17/3/02 – C.U. n. 306 del 26/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 316 DEL 4 aprile 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. SALERNITANA avverso l’ammenda di € 30.000,00 con diffida inflitta
dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Salernita del 17/3/02 – C.U. n. 306 del 26/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Salernitana la
sanzione della ammenda di € 30.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Cosenza-Salernitana del 17/3/2002, ha proposto reclamo la stessa
Società, chiedendo l’annullamento della sanzione e, in subordine, la sua riduzione.
A sostegno del gravame, si rileva che in primo luogo, che alcuni comportamenti rientrerebbero in
un contesto di festeggiamento sportivo; in secondo luogo, che essi non avrebbero cagionato
alcun danno; in terzo luogo, che non sarebbe stata adeguatamente considerata la circostanza che
il potere di attuare misure efficaci di prevenzione è notevolmente attenuato per la squadra che
gioca in trasferta; in quarto luogo, che sarebbero state adottate tutte le misure per evitare
l’esposizione di scritte e simboli non consentiti; infine, che la sanzione sarebbe sproporzionata ed
eccessiva.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, sia prima sia durante
l'intero arco della gara, hanno esposto uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi
della squadra avversaria; in secondo luogo, prima dell'inizio della gara, hanno acceso numerosi
bengala, uno dei quali veniva lanciato verso appartenenti alle Forze dell'ordine ed un altro
all'interno del recinto di giuoco; in terzo luogo, durante il secondo tempo, hanno acceso numerosi
bengala sugli spalti, alcuni dei quali venivano lanciati all'interno del recinto di giuoco, altri verso un
settore degli spalti occupato dai tifosi avversari, ed un altro ancora all'interno del recinto di
giuoco, colpendo un raccattapalle ad una gamba con conseguente bruciatura della tuta.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta
considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre
fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel
dispositivo, tenuto conto che la gara era in trasferta.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 25.000,00 con diffida; dispone la restituzione della tassa.
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