LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Perugia-Juventus del 7/4/02 – C.U. n. 318 del 9/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE ATIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. PERUGIA avverso l’ammenda di € 40.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Perugia-Juventus del 7/4/02 – C.U. n. 318 del 9/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Perugia la sanzione
della ammenda di € 40.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Perugia-Juventus del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la
revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione sarebbe infondata e ingiustificatamente afflittiva,
in primo luogo, perché non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di
prevenzione svolte dalla Società e, in secondo luogo, perché il comportamento dei tifosi sarebbe
stato provocato da una condotta non corretta di un calciatore della squadra avversaria.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in primo luogo, hanno lanciato sul
terreno di giuoco, nei pressi dell'Arbitro, un bastone in legno ed un gran numero di monete ed
accendini; in secondo luogo, hanno lanciato contro il portiere avversario un pesante bullone in
ferro, di diametro superiore ai 10 cm., che cadeva a pochissima distanza dal calciatore; in terzo
luogo, hanno effettuato un fitto lancio contro il medesimo calciatore
di oggetti vari tra i quali una lunga asta di bandiera, bottiglie in plastica, due sassi di significative
dimensioni, monete, un bastone in legno, provocando così anche l'interruzione del giuoco per tre
minuti; infine, hanno tentato di raggiungere con finalità aggressive i tifosi avversari, sistemati in
altro settore dello stadio, così rendendo necessario un intervento dei poliziotti in servizio, taluni
dei quali riportavano contusioni nella circostanza.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili essendosi concretati, tra l’altro, nel
reiterato lancio di oggetti contundenti (in particolare un bullone di notevoli dimensioni) che se
avessero colpito uno dei calciatori o degli ufficiali di gara, avrebbero recato loro gravi lesioni
personali. Tuttavia, mentre non sussistono i presupposti per l’applicabilità della scriminante di cui
all’art. 11, comma 6, ritiene la Commissione che, pur tenendo in giusta considerazione la
recidiva, la sanzione pecuniaria possa essere contenuta nella misura indicata nel dispositivo, con
esclusione della diffida, tenuto conto dell’orientamento degli organi della giustizia sportiva in
analoghe fattispecie, nonché delle documentate iniziative assunte dalla società per la prevenzione
di simili comportamenti. Non vi sono invece i presupposti per attribuire valore di provocazione al
comportamento tenuto in campo dal portiere della squadra ospite.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 35.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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