LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione
della ammenda di € 12.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara
Chievo Verona-Verona del 24/3/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, previa
acquisizione di un supplemento di rapporto dell’arbitro, la revoca e, in via subordinata, la
riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la maggior parte del pubblico si sarebbe
dissociata dal comportamento dei tifosi che intonavano i cori oltraggiosi; in secondo luogo, che
comunque, vi sarebbe stata una provocazione; infine, che, trattandosi di gara giocata in trasferta,
le possibilità di vigilanza e di intervento da parte della Società sono ridotte.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in quattro occasioni distinte, hanno
intonato cori caratterizzati da in equivoco contenuto razzistico.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della
Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, ai sensi dell’art. 10 comma 2 C.G.S., in
considerazione della ricorrente ripetizione, per tutto il corso del campionato, da parte di
sostenitori della Società di condotte simili e tenuto conto sia della circostanza che si trattava di
gara giocata in trasferta, sia delle documentate iniziative poste in essere dalla Soc. Verona per
prevenire tali comportamenti.
Le argomentazioni difensive concernenti la presunta dissociazione della maggior parte del
pubblico e la presunta provocazione non trovano riscontro negli atto ufficiali e, in particolare, nel
supplemento di referto reso a questa Commissione dal quarto ufficiale di gara.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della
tassa.
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