LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. VERONA avverso l’ammenda di € 12.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02 – C.U. n. 308 del 26/3/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Verona la sanzione della ammenda di € 12.000,00 per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Chievo Verona-Verona del 24/3/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo, previa acquisizione di un supplemento di rapporto dell’arbitro, la revoca e, in via subordinata, la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la maggior parte del pubblico si sarebbe dissociata dal comportamento dei tifosi che intonavano i cori oltraggiosi; in secondo luogo, che comunque, vi sarebbe stata una provocazione; infine, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, le possibilità di vigilanza e di intervento da parte della Società sono ridotte. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in quattro occasioni distinte, hanno intonato cori caratterizzati da in equivoco contenuto razzistico. Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, ai sensi dell’art. 10 comma 2 C.G.S., in considerazione della ricorrente ripetizione, per tutto il corso del campionato, da parte di sostenitori della Società di condotte simili e tenuto conto sia della circostanza che si trattava di gara giocata in trasferta, sia delle documentate iniziative poste in essere dalla Soc. Verona per prevenire tali comportamenti. Le argomentazioni difensive concernenti la presunta dissociazione della maggior parte del pubblico e la presunta provocazione non trovano riscontro negli atto ufficiali e, in particolare, nel supplemento di referto reso a questa Commissione dal quarto ufficiale di gara. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it