LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Cosenza-Messina del 7/4/02 – C.U. n. 319 del 9/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002
COMUNICATO UFFICIALE N. 345 DEL 2 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo, della Soc. MESSINA avverso l’ammenda di € 15.000,00 inflitta dal Giudice
Sportivo (gara Cosenza-Messina del 7/4/02 – C.U. n. 319 del 9/4/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto alla Soc. Messina la sanzione
della ammenda di € 15.000,00 con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara Cosenza-Messina del 7/4/02, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo
la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che il comportamento dei tifosi non avrebbe
determinato alcuna situazione di reale pericolo e che, comunque, esso sarebbe stato di modesta
entità; in secondo luogo, che la sanzione comminata sarebbe non proporzionata rispetto casi
analoghi; in terzo luogo, che, trattandosi di gara giocata in trasferta, le possibilità di vigilanza e di
intervento da parte della Società sarebbero ridotte; infine, che non sarebbe possibile addebitare
l’episodio del lancio del fumogeno ai sostenitori messinesi.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, hanno lanciato un fumogeno che cadeva
ancora acceso in un settore vuoto degli spalti; in secondo luogo, hanno fatto esplodere un
petardo nel fossato sottostante una curva; in terzo luogo, hanno lanciato un bengala che cadeva
in un settore degli spalti occupato da persone, alcune delle quali erano sfiorate dal fumogeno
stesso; infine, hanno, sia nel primo che nel secondo tempo, lanciato fumogeni all'interno del
recinto di giuoco.
Per quanto attiene all’episodio del lancio del fumogeno in particolare, non possono sorgere dubbi
sulla responsabilità dei sostenitori messinesi in considerazione della precisa indicazione contenuta
negli atti ufficiali.
Non v'è dubbio che tali comportamenti siano sanzionabili. Tuttavia, pur tenendo in giusta
considerazione la recidiva specifica reiterata, non si può negare che, a differenza di altre
fattispecie, nel caso in esame la sanzione possa essere contenuta nella misura indicata nel
dispositivo, in considerazione della circostanza che si trattava di gara giocata in trasferta.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la
sanzione a € 12.000,00; dispone la restituzione della tassa.
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