LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 35.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. TORINO avverso l’ammenda di € 35.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Venezia-Torino del 28/4/02 – C.U. n. 343 del 30/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale, con riferimento alla gara Venezia - Torino del 24 aprile 2002, veniva inflitta alla Soc. Torino l'ammenda di € 35.000,00 con diffida "per avere i suoi sostenitori, al termine della gara, tagliato la rete di recinzione ed aver fatto indebito ingresso sul terreno; per avere conseguentemente ingaggiato una colluttazione con sostenitori avversari, anch'essi presenti sul terreno di giuoco, per avere lanciato contro gli appartenenti alle Forze dell'ordine, intervenuti per sedare gli scontri, bottiglie, accendini, monete ed altri oggetti, così cagionando anche contusioni al personale della polizia; per essersi impossessati, in tali circostanze, di un estintore collocato all'interno del recinto di giuoco, ed averlo utilizzato così costringendo le Forze di polizia ad allontanarsi seppur momentaneamente dal luogo degli incidenti", la Società interessata ha proposto reclamo. Nel gravame si sostiene l'eccessiva afflittività dell'ammenda stante "l'assenza di un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone"; la non corretta valutazione delle attenuanti rappresentata dalla "assenza di recidiva e delle documentate iniziative della Società volte a prevenire simili episodi"; nonché la mancata considerazione di un'altra attenuante rappresentata dalla "maggiore difficoltà per la società di poter controllare il comportamento dei propri sostenitori nelle gare in trasferta". Pertanto, considerato che l'unica fonte di prova del comportamento ascritto sarebbe rappresentata dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini (che però non avrebbe avuto una percezione diretta, dal momento che sarebbe stato visto all'interno dei locali spogliatoi da cui non avrebbe potuto avere accesso al recinto di gioco in quanto "immediatamente sprangato"), ed evidenziata la richiesta di una interpretazione letterale e/o logica della difformità tra la novella regolamentare di cui all'art. 11, n. 3, primo paragrafo dell'attuale C.G.S., rispetto alla norma di cui all'art. 6 ter, n. 3 dello stesso codice in vigore sino al 9 agosto 2002, si chiede una riduzione dell'ammenda nella misura ritenuta più equa, nonché la revoca della diffida. Pertanto, considerati i precedenti specifici, i precedenti decisionali, nonché gli effetti e le conseguenze generate, si chiede una congrua e sensibile riduzione sino al minimo edittale dell'ammenda inflitta. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, esaminato il reclamo, ritiene che il gravame sia parzialmente fondato. Dagli atti ufficiali (tra cui in primis la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini al cui contenuto non è da parte di questa Commissione possibile muovere alcun tipo di censura), risulta, infatti, che la Soc. Torino è stata sanzionata per avere i suoi sostenitori posto in essere una pluralità di comportamenti connotati da pericolosità e violenza, diretti sia contro sostenitori avversari, sia contro appartenenti alle Forze dell'ordine, e che debba pertanto essere adeguatamente sanzionata. Tuttavia, la Commissione ritiene che, considerata la limitata possibilità di controllo in occasione delle gare disputate in trasferta, nonché l'assenza di recidiva, la sanzione da applicare in concreto risulti essere quella dell'ammenda di € 30.000,00 con la revoca della diffida. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e di ridurre la sanzione dell'ammenda a € 30.000,00, revocando la diffida; dispone la restituzione della tassa.
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