LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del calciatore Francesco BAIANO, calciatore della Soc. PISTOIESE avverso l’ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Siena del 21/4/02 – C.U. n. 335 del 23/4/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE B TIM” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 24 maggio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo del calciatore Francesco BAIANO, calciatore della Soc. PISTOIESE avverso l’ammenda di € 2.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Pistoiese-Siena del 21/4/02 – C.U. n. 335 del 23/4/02). Il procedimento Avverso il provvedimento datato 23 aprile 2002 (c.u. n. 335 di pari data) del Giudice Sportivo con il quale con riferimento alla gara Pistoiese - Siena del 24 aprile 2002 veniva inflitta al calciatore Francesco Baiano l'ammenda di € 2.500,00 "per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (………) perché al 42° del secondo tempo urlava verso l'arbitro una frase irriguardosa, mentre lasciava il terreno a seguito dell'espulsione rivolgeva all'arbitro un'altra parola irriguardosa", il calciatore interessato ha proposto reclamo. Nel gravame si sostiene l'eccessiva afflittività dell'ammenda stante in primo luogo, il contesto ambientale nel quale si sarebbero verificati gli episodi addebitati ossia la circostanza che la squadra di appartenenza stava perdendo in casa per due reti a zero; in secondo luogo, che il comportamento falloso che avrebbe originato l'applicazione della sanzione non sarebbe stato particolarmente grave, tant'è che l'avversario che lo ha subito non avrebbe riportato alcuna conseguenza. Pertanto, si chiede l'annullamento dell'ammenda o, in via subordinata, la sua riduzione. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti, ed esaminato il reclamo, ritiene che detto gravame non possa trovare accoglimento. Dagli atti ufficiali risulta, infatti, che il calciatore Baiano è stato sanzionato con l’ammenda per aver rivolto in più occasioni frasi irriguardose nei confronti dell'arbitro. Non vi è dubbio che tale condotta sia censurabile per il contenuto delle frasi pronunciate, particolarmente offensivo e lesivo della dignità dell'arbitro, per cui la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve ritenersi congrua. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di rigettare il reclamo, disponendo l'incameramento della tassa.
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