LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ¡§COPPA ITALIA PRIMAVERA¡¨ 2001 ¡V 2002 Comunicato Ufficiale del 18/09/2001 n. 69 ¡V pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. UDINESE – Soc. CITTADELLA PADOVA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ¡§COPPA ITALIA PRIMAVERA¡¨ 2001 ¡V 2002
Comunicato Ufficiale del 18/09/2001 n. 69 ¡V pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara Soc. UDINESE - Soc. CITTADELLA PADOVA
Esaminati gli atti ufficiali,
ƒnrilevato che la Soc. Udinese ha impiegato il calciatore MERZEK Raffaele che risultava
squalificato con C.U. n. 102 del 28/9/00 - residuo,
ƒnvisto l'art. 12 n. 5 del C.G.S.
delibera
di infliggere:
a) alla Soc. Udinese la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di
gara vinta alla Soc. Cittadella Padova con il punteggio di 0-2;
b) alla Soc. Udinese l'ammenda di L. 500.000;
c) al calciatore MERZEK Raffaele (Soc. Udinese) la sanzione dell¡¦ ammonizione;
d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale;
e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. GALETTI Ennio (Soc.Udinese)
l'ammonizione con diffida.