LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ¡§COPPA ITALIA PRIMAVERA¡¨ 2001 ¡V 2002 Comunicato Ufficiale del 18/09/2001 n. 69 ¡V pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. UDINESE – Soc. CITTADELLA PADOVA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI ¡§COPPA ITALIA PRIMAVERA¡¨ 2001 ¡V 2002 Comunicato Ufficiale del 18/09/2001 n. 69 ¡V pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara Soc. UDINESE - Soc. CITTADELLA PADOVA Esaminati gli atti ufficiali, ƒnrilevato che la Soc. Udinese ha impiegato il calciatore MERZEK Raffaele che risultava squalificato con C.U. n. 102 del 28/9/00 - residuo, ƒnvisto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Udinese la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Cittadella Padova con il punteggio di 0-2; b) alla Soc. Udinese l'ammenda di L. 500.000; c) al calciatore MERZEK Raffaele (Soc. Udinese) la sanzione dell¡¦ ammonizione; d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. GALETTI Ennio (Soc.Udinese) l'ammonizione con diffida.
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