LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI PRIMAVERA” 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale del 09/10/01 n. 90 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 6 ottobre 2001 – Prima giornata andata Gara Soc. ATALANTA – Soc. PADOVA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI PRIMAVERA” 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale del 09/10/01 n. 90 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 6 ottobre 2001 – Prima giornata andata Gara Soc. ATALANTA - Soc. PADOVA Esaminati gli atti ufficiali, rilevato che la Soc. Padova ha impiegato il calciatore PERUZZO Stefano che risultava squalificato con C.U. n. 441 del 8/5/01, visto l'art. 12 n. 5 del C.G.S. delibera di infliggere: a) alla Soc. Padova la punizione sportiva della perdita della gara, con assegnazione di gara vinta alla Soc. Atalanta con il punteggio di 4-0, risultato acquisito sul campo; b) alla Soc. Padova l'ammenda di L. 500.000; c) al calciatore PERUZZO Stefano (Soc. Padova) la sanzione dell’ ammonizione con diffida (Terza sanzione) inclusa l’ammonizione comminata nella gara; d) ai calciatori le sanzioni inserite nel prosieguo del presente Comunicato Ufficiale; e) al Dirigente accompagnatore ufficiale sig. STECCA Francesco (Soc. Padova) l'ammonizione con diffida.
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