LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO PRIMAVERA” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica a tutto il 13 febbraio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Mirko VUCINIC (gara Campionato Primavera Lecce-Crotone del 10/11/01 – C.U. n. 132 del 13/11/01).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “CAMPIONATO PRIMAVERA” 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N. 144 DEL 22 novembre 2001 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. LECCE avverso la squalifica a tutto il 13 febbraio 2002 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al calciatore Mirko VUCINIC (gara Campionato Primavera Lecce-Crotone del 10/11/01 – C.U. n. 132 del 13/11/01). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Mirko Vucinic, tesserato per la Soc. Lecce, la sanzione della squalifica sino a tutto il 13 febbraio 2002 per il comportamento tenuto durante la gara Lecce-Crotone del 10 novembre 2001 (Campionato Primavera), ha proposto reclamo la Soc. Lecce, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che sarebbe stata irrogata una sanzione eccessiva, poichè non si sarebbe tenuto conto di alcuni aspetti, sia legati allo svolgimento dei fatti sia, soprattutto, all’autore della condotta antiregolamentare. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Vucinic, in primo luogo, durante la gara, dissentendo da una decisione tecnica del Direttore di gara, ha rivolto al medesimo locuzioni insolenti, oltraggiose ed addebiti di incapacità, tanto da essere espulso; in secondo luogo, atteso il passaggio dell'Arbitro per l'intervallo, si è portato presso il medesimo e lo ha investito con frasi gravemente offensive, millantando credito e rivolgendo allo stesso ripetute intimidazioni e minacce di morte, accompagnando tali espressioni anche testualmente; infine, ha cessato tale comportamento soltanto dopo essere stato allontanato, trascorsi alcuni minuti ed a fatica, dai dirigenti della propria società ed in particolare dal Dirigente addetto all'Arbitro. Tale comportamento, che va qualificato di particolare gravità , è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo aggiunto in conformità con gli orientamenti degli Organi della Giustizia sportiva in casi analoghi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’acquisizione della tassa.
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