LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.; Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.; Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.; Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D. (Torneo Internazionale del Mediterraneo).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Andrea CATALANO – tesserato Soc. Genoa: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e art. 40 comma 2 del Regolamento L.N.P.; Sig. Mattia BOMBARDI– tesserato Soc. Nuova San Fruttuoso: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.; Sig. Sergio FARALDI– Presidente Soc. Mora: violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D.; Soc. GAVARDO e Soc. MORA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. e artt. 31 e 34 del Regolamento L.N.D. (Torneo Internazionale del Mediterraneo). Il procedimento Con provvedimento del 6/6/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione. 1. Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.; 2. Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P.; 3. Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. e dell’art. 31 e art. 34 del Regolamento della L.N.D.; 4. la Soc. A.C. Gavardo, per violazione dell’art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D.; 5. la Soc. U.S. G. Mora, per violazione dell’art. 2, comma 4, art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Catalano e la Soc. U.S. G. Mora hanno fatto pervenire memorie difensive. In quella presentata dal Catalano si afferma che non vi sarebbe stato alcun comportamento razzista e che la partecipazione al torneo sarebbe avvenuta in quanto invitato da amici. In quella presentata dal Faraldi e dalla Soc. U.S. G. Mora si eccepisce in primo luogo, la decadenza dalla possibilità di contestare l’addebito; si osserva, in secondo luogo, che la Società non sarebbe stata a conoscenza della partecipazione di propri atleti al torneo. In conseguenza, ambedue gli incolpati chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alle seguenti sanzioni: per Sergio Faraldi, Presidene della Soc. U.S. Mora, l’inibizione a tutto il 31 ottobre 2002; per Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002; per Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica a tutto il 31 dicembre 2002; per la Soc. A.C. Gavardo l’ammenda di € 500,00; per la Soc. U.S. G. Mora l’ammenda di € 5.000,00. E’ comparso altresì il sig. Sergio Faraldi il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, preliminarmente, rileva che oggetto del deferimento è il comportamento tenuto da alcuni tesserati in occasione di un torneo organizzato all’estero; ne deriva la norma di cui all’art. 25 n. 5 ( e non dell’art. 19, come indicato nella difesa del Faraldi e della Soc. U.S. G. Mora) del C.G.S. non trova applicazione nel caso in esame, in quanto disciplina una fattispecie diversa. Nel merito, la Commissione, esaminati gli atti, rileva che i comportamenti di cui al deferimento sono sanzionabili. Dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta che le Soc. A.C. Gavardo e U.S. G. Mora hanno partecipato al XIV Torneo internazionale del Mediterraneo svoltosi dall’1 al 7 luglio 2001 a Lloret de Mar (Spagna) senza aver adempiuto agli obblighi di cui all’art. 31, comma 1, 3 e 4, e art. 34 del Regolamento della L.N.D; che il Presidente della Soc. U.S. G. Mora ha sostenuto di non essere a conoscenza della partecipazione della propria Società al torneo, in ciò smentito dai propri collaboratori, che il calciatore Andrea Catalano ha partecipato al torneo con la Soc. U.S. G. Mora senza la prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc. Genoa e, inoltre, in occasione di una gara ha tenuto un comportamento costantemente offensivo verso un avversario di colore, con espressioni di tono razzista, nonché aggredito alcuni giocatori della Soc. A.C. Garavardo presso una discoteca in data 7/7/2001, scatenando una rissa; che il calciatore Mattia Bombardi ha tenuto una condotta violenta nei confronti di altro tesserato in occasione di una gara e, inoltre, ha partecipato al torneo con la Soc. U.S. G. Mora senza la prescritta autorizzazione da parte della società di appartenenza, cioè la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, nonché partecipato alla rissa scatenatasi presso la discoteca in data 7/7/2001. Tutti questi comportamenti violano i principi di lealtà, correttezza e probità dell’art. 1 comma 1 C.G.S., anche in relazione a quanto previsto dall’art. 40, comma 2 del Regolamento della L.N.P. e dell’art. 31, commi 1, 3 e 4 del Regolamento della L.N.D. In relazione alla portata di tali fatti appaiono congrue le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere le seguenti sanzioni: a Sergio Faraldi, Presidente della Soc. U.S. Mora, l’inibizione sino a tutto il 30 settembre 2002; a Andrea Catalano, calciatore tesserato per la Soc. Genoa, la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2002; a Mattia Bombardi, calciatore tesserato per la Soc. G.S. Nuova San Fruttuoso, la squalifica sino a tutto il 31 dicembre 2002; alla Soc. A.C. Gavardo l’ammenda di € 300,00; alla Soc. U.S. G. Mora l’ammenda di € 2.000,00.
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