LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico Sig. Franco SCOGLIO – tesserato Soc. Genoa: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.; Soc. GENOA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 27/11/01).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 16 luglio 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico
Sig. Franco SCOGLIO – tesserato Soc. Genoa: violazione art. 3 comma 1 C.G.S.;
Soc. GENOA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla
stampa del 27/11/01).
Il procedimento
Con provvedimento del 29/5/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione
Franco Scoglio, già allenatore tesserato per la Soc. Genoa, per violazione dell'art. 3, comma 1,
del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi
lesivi della reputazione della classe arbitrale e di organismi operanti nell’ambito federale, nonché
la Soc. Genoa per violazione dell'art. 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella
violazione ascritta al proprio tesserato.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale, dopo aver censurato il comportamento tenuto, si afferma che
esso sarebbe stato causato da uno stato d’animo di nervosismo.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di €
10.000,00 per Franco Scoglio e di € 5.000,00 per la Soc. Genoa.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni di Franco Scoglio
espresse nel corso delle trasmissioni televisive “Il derby del martedì” (Telenord, 27/11/2001) e
“Controcampo” (Italia Uno, 23/12/2001) sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, che “non è che viene il primo arbitro del giorno a
mettere nel sacco gente che ha trenta anni di professione”, che “mi sono rotto i coglioni di vedere
un atteggiamento degli arbitri insulso, con il dito puntato, arroganti, un’arroganza incredibile”, che
i direttori di gara sono “scheletri imbianchiti”, che è necessario un “opinionista sulle fesserie
arbitrali domenicali”, che “non mi faccio prendere per i fondelli dai guardalinee italiani”), tenuto
conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso, sia nel contesto di riferimento,
travalicano il lecito diritto di critica, perché si risolvono in giudizi offensivi e diffamatori della
reputazione della classe arbitrale.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Scoglio, alla quale segue quella oggettiva
della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni, delle modalità attraverso le quali
sono state diffuse e della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al
dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 a
Franco Scoglio e quella di € 4.000,00 alla Soc. Genoa.
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