LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sigg. Luca ALTOMARE e Tomaso TATTI – calciatori Soc. Cosenza: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Cosenza-Messina del 7/4/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sigg. Luca ALTOMARE e Tomaso TATTI – calciatori Soc. Cosenza: violazione art. 1
comma 1 C.G.S.
Soc. COSENZA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Cosenza-Messina del 7/4/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 18/7/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione i calciatori Luca Altomare e Tomaso Tatti, tesserati per la Soc. Cosenza, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto al termine della
gara Cosenza-Messina del 7/4/2002, nonché la Soc. Cosenza per violazione degli art. 2,
comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta ai propri
tesserati.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la Soc. Cosenza ha fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che non risulterebbe provata la
responsabilità dei calciatori. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della
squalifica per una giornata effettiva di gara e a quella dell’ammenda di € 1.000,00 per
l’Altomare e il Tatti e di € 2.500,00 per la Soc. Cosenza.
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È comparso altresì il difensore della Società il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che i comportamenti
dell’Altomare e del Tatti sono censurabili.
Dalla relazione dell’Ufficio Indagini (che, ai sensi dell’art. 31, lett. d1), del C.G.S., deve
essere presa in considerazione ai fini dello svolgimento del procedimento) risulta che gli
incolpati hanno partecipato, insieme ad altre persone non identificate, ad una aggressione
nei confronti di un calciatore della Società avversaria che stava uscendo dal terreno di
gioco a seguito di un provvedimento di espulsione decretato dal direttore di gara, così
come riferito dai calciatori Di Meglio e Coppola.
Tali comportamenti integrano la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’Altomare e del Tatti, alla quale
segue quella oggettiva della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, anche tenuto conto del tempo trascorso dall’episodio, verificatosi nel corso
della stagione sportiva 2001/2002, appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
2.000,00 sia a Luca Altomare, sia a Tomaso Tatti, e di € 2.500,00 alla Soc. Cosenza.
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