LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig.Tiziano PUCCI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S. Soc.SCANDICCI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Lanciotto-Scandicci del 17/3/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 75 DEL 3 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig.Tiziano PUCCI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.
Soc.SCANDICCI: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara
Lanciotto-Scandicci del 17/3/02).
Il procedimento
Con provvedimento del 9/8/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il sig. Tiziano Pucci, per violazione degli articoli 1, comma 1, del C.G.S., in
relazione all’art. 61 delle N.O.I.F., per aver svolto di fatto, pur non essendo tesserato, le
mansioni di direttore sportivo della Soc. Scandicci, nonché la Soc. Scandicci per
violazione dell’art. 2, comma 3, del C.G.S., per responsabilità oggettiva.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, il Pucci ha fatto pervenire
una memoria difensiva, nella quale si rileva che i fatti contestati sarebbero di scarso rilievo
(in quanto l’attività svolta sarebbe consistita nella compilazione della prima parte delle
note ufficiali di gara in sostituzione del dirigente accompagnatore della Soc. Scandicci che
aveva avuto un contrattempo). In conseguenza, si chiede l’applicazione della sanzione
minima.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’inibizione per un mese e quella dell’ammenda di € 2.000,00 per il Pucci e di €
1.000,00 per la Soc. Scandicci.
È comparso altresì il Pucci, con il proprio difensore, il quale, dopo aver illustrato
ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha insistito nelle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che il deferimento si fonda
sulla affermazione che il Pucci, quale ispettore della L.N.P., “sia da ricomprendere tra i
soggetti indicati esemplificativamente dall’art. 10 delle N.O.I.F.”.
Osserva questa Commissione che il Pucci si è dimesso dall’incarico di ispettore della
L.N.P. con lettera del 7/3/2002, cioè in data antecedente ai fatti, e che da tale momento
non ha più svolto le relative funzioni. Ne deriva che esso non è assoggettato alla
giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva ai sensi dell’art. 24 delle N.O.I.F., che
impone l’obbligo di osservare le norme federali a carico di tutti coloro che, nell’ambito
dell’organizzazione federale e delle leghe, svolgono funzioni relative ad attività
agonistiche, tecniche, organizzative o affini, anche indipendentemente dal tesseramento.
Né, in ogni caso, l’ispettore della L.N.P. poteva, così come erroneamente contestato,
essere qualificato come dirigente federale (posto che l’art. 10 delle N.O.I.F. riconosce tale
qualifica soltanto a coloro che sono preposti ad organismi federali ovvero sono
componenti di collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico, amministrativo e
disciplinare) ovvero come semplice tesserato (non essendo la sua figura prevista nel
Regolamento della L.N.P. o in altri atti di natura regolamentare: d’altra parte, l’ispettore
svolge, su incarico della L.N.P., funzioni che non sono connesse allo svolgimento
dell’attività sportiva, ma riguardano aspetti commerciali ed economici, come, ad esempio,
la verifica degli obblighi concernenti le televisioni).
Alla carenza di giurisdizione nei confronti del Pucci segue, per il venir meno del vincolo
della connessione, quella di competenza nei confronti della Soc. Scandicci.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione dichiara la propria carenza di giurisdizione nei confronti
di Tiziano Pucci e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di
competenza nei confronti della Soc. Scandicci.
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