LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 13/10/02). Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 21/10/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N.124 DEL 14 novembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 commi 1 e 2 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 13/10/02). Sig. Franco SENSI – Presidente Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 e art. 16 commi 1 e 2 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 4 commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa del 21/10/02). Il procedimento Con provvedimento del 7/10/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Sensi, Presidente della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4, commi 1 e 2 e dell’art. 16 commi 1 e 2 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (settimanale “Contro Campo” del 13/10/2002), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Roma per violazione dell'art. 3, comma 2, art. 4, commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. Successivamente, con provvedimento del 22/10/2002, il Procuratore Federale ha nuovamente deferito a questa Commissione Francesco Sensi per violazione dell'art. 3, comma 1, dell’art. 4 e dell’art. 16 commi 1 e 2 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 21/10/2002), giudizi lesivi della reputazione di persone e organismi operanti nell’ambito federale, della credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, mettendo altresì in dubbio la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con il medesimo atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3, comma 2, art. 4, commi 4 e 5 e art. 16 comma 3 del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. In occasione della riunione del 31/10/2002, questa Commissione – su richiesta dei deferiti e raccolto il parere favorevole della Procura Federale – accoglieva l’istanza di rinvio rimandando la trattazione dei due deferimenti di cui in oggetto alla riunione odierna (C.U. 107). In data 11/11/2002 gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa – seppur eccessive nei toni - non avrebbero contenuto lesivo, trattandosi di manifestazioni di un legittimo diritto di critica. Tali dichiarazioni – relative al delicato tema del “conflitto di interessi” – sarebbero, a detta degli incolpati, condivise dalla grande maggioranza dell’opinione pubblica e troverebbero un riscontro oggettivo ed una evidente conferma in alcuni recenti episodi riguardanti le medesime persone oggetto della sopracitata critica. Per gli incolpati, quindi, si tratterebbe di valutazioni politiche da inserire in un momento di grande confusione del mondo del calcio, con le quali si intendeva stigmatizzare il crescente fenomeno della sovrapposizione di ruoli. Infine, gli incolpati lamentano la disparità di trattamento con riferimento a presunte dichiarazioni di contenuto analogo rilasciate da altri soggetti dell’ordinamento federale e rispetto alle quali non sarebbe stata intrapresa alcuna iniziativa da parte degli organi di giustizia sportiva. In ragione del difetto di rilevanza disciplinare della condotta del Sensi, i deferiti chiedono il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, preliminarmente la Commissione - nulla opponendo le parti - disponeva la riunione dei due procedimenti attesa la loro connessione soggettiva. E’ comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e - relativamente al primo deferimento del 7/10/2002 - la condanna di Francesco Sensi alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 15, e alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 per la soc. Roma, e, riguardo al secondo deferimento del 22/10/2002, la condanna di Francesco Sensi (tenuto conto anche della reiterazione) alla sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 3 e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 per la Soc. Roma. Sono comparsi altresì il deferito ed il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni del Sensi riportate negli articoli pubblicati dal settimanale “Contro Campo” del 13/10/2002 e dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 21/10/2002 - non smentite nel loro contenuto - siano censurabili. Osserva preliminarmente la Commissione che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto, al pari di quello su cui fondare una pretesa “battaglia politica”, non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al rispetto delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità e dell’agire funzionale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie, le ingiurie e le insinuazioni di carattere generico volte al mero discredito dei destinatari. Il dissenso rispetto al fatto criticato può essere espresso anche attraverso espressioni “vivaci e polemiche”, ma non mediante gratuite contumelie e denigrazioni ingiustificate. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S., che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Le prime affermazioni (oggetto del deferimento del 7/10/2002) fatte dall’incolpato (tra le altre, che “Galliani […] doveva essere un Presidente di Lega super partes e invece combatte le sue battaglie personali”, che “la Juve […] col Milan ha creato un’organizzazione parallela al calcio dando vita ad una posizione equivoca che va smascherata”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, non possono essere ritenute espressive dell’esercizio di legittimo diritto di critica, perché esprimono - non contenendo nessun elemento di concreto riscontro - giudizi lesivi della reputazione di persone operanti nell’ambito federale (nello specifico, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti). Le successive affermazioni (oggetto del deferimento del 22/10/2002) di Sensi (tra le altre, che “lo scudetto [all’Inter] non glielo faranno vincere mai perché lui non fa parte della congrega, quella composta da Galliani, Giraudo e Carraro”, che “i veri colpevoli sono Galliani e Giraudo, perché pensano di poter gestire tutto il calcio”), tenuto conto del loro contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento, travalicano il lecito diritto di critica, perché esprimono gravi giudizi lesivi della credibilità e reputazione di persone operanti nell’ambito federale (nello specifico, il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti ed un Consigliere Federale), esplicitando dubbi sulla stessa regolarità e correttezza dello svolgimento del campionato. Né, d’altra parte, può considerarsi una esimente il fatto che il Presidente Sensi, esprimendosi in quel modo, abbia voluto sottintendere “un problema particolarmente sentito nell’opinione pubblica (…): il conflitto di interessi”. Si intende che problemi, per quanto ritenuti rilevanti, debbano comunque essere espressi in termini non diffamatori, nei contenuti e nelle stesse modalità di manifestazione. Ciò tanto più allorquando, come nel caso di specie, la diffusione avviene a mezzo della stampa (e non in una sede istituzionale) con l’attribuzione di un fatto determinato, del quale non si indicano contenuti, ragioni ed elementi di prova. Additare qualcuno pubblicamente come facente parte di “congreghe”, di “organizzazioni parallele”, ed indicarlo come “il vero colpevole” che tesse trame oscure per decidere quale squadra possa vincere lo scudetto, non può certo inquadrarsi in una legittima dialettica tra parti contrapposte, quand’anche tali espressioni siano formulate - come sostenuto dall’incolpato - con il solo fine di “segnalare e legittimamente criticare il crescente fenomeno della sovrapposizione di ruoli nel mondo del calcio”. Deve pertanto affermarsi la responsabilità del Sensi, e conseguentemente anche quella della Società di appartenenza, in riferimento ad entrambi gli atti di deferimento di cui in oggetto. Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a ledere il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso, nonché a negare la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla posizione e alla qualifica del Sensi nell’ambito sia della propria Società (di cui pure ha la rappresentanza) sia dell’ordinamento sportivo - risultano quelle di cui al dispositivo. Va peraltro esclusa la aggravante della recidiva, non ricorrendo i presupposti di cui all’art. 16 C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Francesco Sensi - relativamente al primo atto di deferimento del 7/10/2002 - la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di giorni 15 (quindici) e la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Roma. La Commissione delibera altresì di infliggere – riguardo al secondo deferimento del 22/10/2002 – la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la Società in ambito federale per la durata di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), e la sanzione dell’ammenda di € 25.000,00 per la Soc. Roma.
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