LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Antonio BENARRIVO – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 13/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Antonio BENARRIVO – Calciatore Soc. Parma: violazione art. 3 comma 1e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. PARMA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 13/11/02). Il procedimento Con provvedimento del 13/11/02 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Antonio Benarrivo, calciatore tesserato per la soc. Parma, per rispondere della violazione di cui all’art. 3, comma 1 C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi gravemente lesivi della reputazione di soggetti dell’ordinamento federale e di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., ed all’art. 4, commi 1 e 3, per avere leso il prestigio, la reputazione e la credibilità dell’istituzione federale, negando la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento dei campionati. Con lo stesso atto è stata deferita anche la società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione commessa dal proprio tesserato, ai sensi dell’art. 3, comma 2 C.G.S. Nei termini stabiliti nell’atto di contestazione degli addebiti l’incolpato ha trasmesso memoria difensiva contestando il tenore delle dichiarazioni che gli erano state attribuite dal “Corriere dello Sport – Stadio” del 13/11/02 e sostenendo a propria discolpa: di essersi limitato a constatare che per il Parma “sarebbe stato molto difficile vincere un campionato”; di avere inteso dissentire da alcune decisioni arbitrali del recente passato (oggettivamente dannose per il Parma), ma di non aver voluto accusare nessuno di malafede; di essere stato in qualche modo frainteso dal giornalista del “Corriere”, come dimostrato dal fatto che il testo della medesima intervista pubblicata su altro quotidiano sportivo (“La Gazzetta dello Sport” ) risultava di tenore ben diverso. Alla riunione odierna è comparso il V. Procuratore Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione al Benarrivo ed alla Soc. Parma della sanzione di € 8.000,00 ciascuno. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti ritiene che le dichiarazioni attribuite a Benarrivo nell’intervista pubblicata sul “Corriere dello Sport – Stadio“ siano censurabili perché sicuramente eccedenti i limiti del lecito esercizio del diritto di critica. Contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva, infatti, il Benarrivo non si è limitato alla constatazione di fatti oggettivi ed alla formulazione di giudizi critici del tutto sereni, senza alcuna insinuazione di mala fede, ma ha univocamente evocato (sia pure in termini allusivi ed ironici) l’esistenza di non meglio precisati poteri o soggetti che – evidentemente dall’interno dell’ordinamento federale – avrebbero ostacolato, negli anni passati, la marcia del Parma verso la (possibile) conquista dello scudetto (“a Parma lo scudetto non te lo faranno mai vincere … un paio di volte ci siamo andati vicini, eravamo lì a lottare e poi succedevano sempre cose strane, stranissime”). Del pari viziato da immotivata impostazione “dietrologica” e come tale idoneo ad attentare la credibilità dell’ordinamento sportivo nel suo complesso è il riferimento fatto dall’incolpato ad un episodio specifico risalente a molte stagioni addietro (concessione di un rigore contro il Parma in occasione di una gara fondamentale per l’assegnazione del titolo di campione d’Italia) come emblematico di un consolidato assetto di potere, coinvolgente anche la classe arbitrale, che sarebbe ostile alla società emiliana. E’appena il caso di rilevare come di tali trame oscure e pervasive (dirette a condizionare l’operato degli arbitri e quindi a pregiudicare il regolare svolgimento delle gare) Benarrivo non si sia preoccupato di fornire adeguati supporti argomentativi o probatori: ciò che conferma il superamento dei confini della polemica corretta e costruttiva e lo scadimento del discorso a livello di indiscriminata insinuazione diffamatoria. La memoria difensiva suona indubbiamente come una sorta di ritrattazione, o quanto meno come una minimizzazione della portata lesiva delle precedenti affermazioni che però non sono state smentite nella sede propria ed in forme ufficiali. Ne consegue che non può ritenersi venuto meno il disvalore disciplinare del comportamento oggetto di deferimento. Va dunque affermata la responsabilità del deferito per la violazione contestata, con l’aggravante di cui all’art. 4, comma 3. Valutate tutte le circostanze del caso concreto, appare congrua la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione delibera di infliggere a Antonio Benarrivo la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e alla Soc. Parma la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00.
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