LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 – Seconda parte – e art. 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Internazionale del 16/11/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 173 DEL 12 dicembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 – Seconda parte - e art. 4 comma 5 C.G.S. (gara Roma-Internazionale del 16/11/02). Il procedimento Con provvedimento del 18/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, per violazione dell'art. 3, comma 1, e dell’art. 4, commi 1 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione (“Il Messaggero”, “Corriere dello Sport-Stadio”, “La Gazzetta dello Sport”, “Tuttosport”, “Il Tempo”, “Il Giornale” e “La Stampa” del 18/11/2002) giudizi lesivi del prestigio, della reputazione e della credibilità di soggetti dell’ordinamento federale e di organismi operanti nell’ambito federale, e messo in dubbio la regolarità delle gare, l’imparzialità della procedura delle designazioni dei direttori di gara e la correttezza dello svolgimento del campionato. Con lo stesso atto, il Procuratore Federale ha altresì deferito la Soc. Roma per violazione dell'art. 3, comma 2, dell’art. 2 comma 4 e dell’art. 4, comma 5, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione di € 30.000,00 per il Capello e di € 30.000,00 per la Soc. Roma. Sono comparsi altresì il deferito, il rappresentante della Soc. Roma ed i difensori degli incolpati. In primo luogo, la difesa del deferito Fabio Capello ha eccepito preliminarmente l’incompetenza di questa Commissione, ex artt. 13 comma 1 lett.B, 32 e 33 comma 2 del Regolamento del Settore Tecnico e art. 47 C.G.S. Nel merito, il deferito Fabio Capello ha innanzitutto negato di aver rilasciato le dichiarazioni di cui al punto 2 dell’atto di deferimento (“Tanto non vi fanno arrivare fino in fondo”). In secondo luogo, il deferito ha precisato come, con le frasi pronunciate, egli non abbia mai voluto mettere in dubbio la credibilità degli organi federali, ma abbia solamente voluto elencare una serie di episodi oggettivamente penalizzanti il risultato agonistico. Tali dichiarazioni intendevano in altre parole – a detta dello stesso deferito – stigmatizzare un clima di generalizzata ostilità nei confronti della Roma da parte della stampa e dell’opinione pubblica. Infine, la affermata condivisione delle posizioni assunte dal Presidente Sensi era riferibile esclusivamente alle iniziative promosse da quest’ultimo nel corso della passata stagione per una profonda riforma dell’ordinamento calcistico. Le dichiarazioni non avrebbero comunque, a detta del deferito, alcun contenuto lesivo, trattandosi di affermazioni espressione del legittimo diritto di critica. Per tali motivi, i deferiti chiedevano il proscioglimento degli addebiti contestati o, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione Relativamente alla questione preliminare sollevata dalla difesa del Capello, questa Commissione osserva che la giurisdizione “domestica” del Comitato Esecutivo del Settore Tecnico – di cui all’art. 47 C.G.S. – non è assoluta ed esclusiva (nei confronti dei tecnici), dovendo intendersi come residuale rispetto alla competenza “generale” della Commissione Disciplinare di cui all’art. 25 C.G.S. per le violazioni ascritte a tutti i soggetti dell’ordinamento federale. In particolare, il comportamento del “tecnico” Fabio Capello, “tesserato” per la soc. Roma, è senza dubbio riconducibile – e, quindi, “inerente” – alla sua attività agonistica. Deve quindi affermarsi la competenza di questa Commissione ex art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (non ricorrendo l’ipotesi residuale di cui al comma 2 dello stesso articolo). Nel merito, la Commissione ritiene che il diritto di critica si concretizza nella espressione di un giudizio o di una opinione la quale, come tale, non può pretendersi rigorosamente obiettiva, in quanto la valutazione di un fatto, per sua natura, non può che essere fondata su una interpretazione necessariamente soggettiva e, dunque, “di parte”. Tuttavia, tale diritto non è assoluto, perché trova un limite invalicabile nel corrispondente diritto alla dignità e al prestigio delle persone, con la conseguenza che non risultano ammissibili né gli attacchi gratuiti e immotivati che mettono in evidenza profili della personalità morale non collegati al fatto cui ci si riferisce, né le contumelie e le insinuazioni di carattere generale volte al discredito dei destinatari. Non viene qui in evidenza il problema del riconoscimento della libertà di manifestazione del pensiero (che è incontestabile), quanto quello delle modalità del suo esercizio. Che non possono essere tali da oltrepassare il lecito diritto di critica. L’ordinamento sportivo, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell’ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone agli stessi di mantenere nei confronti di “altre persone o di altri organismi operanti nell’ambito federale”, un contegno rispettoso, in conformità ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine - previsti dal comma 1 dell’art.1 del C.G.S. – che rappresentano il cardine della disciplina sportiva. Nel caso in questione, alcune delle espressioni utilizzate da Capello travalicano il lecito diritto di critica, perché, considerate unitariamente, si risolvono in una forma di denigrazione dell’ordinamento federale nel suo complesso, accusato di parzialità e, addirittura, di premeditazione in danno della Soc. Roma. Lo stato d’animo di particolare amarezza conseguente ad una decisione arbitrale ingiusta o ritenuta tale non può in ogni caso giustificare accuse di volontarietà negli errori al deliberato scopo di favorire una squadra ai danni di un’altra. L’assunto difensivo secondo cui alcune delle dichiarazioni in questione non sarebbero mai state pronunciate dal deferito, non può trovare accoglimento, concretandosi in un mero diniego dell’addebito, non suffragato da alcun riscontro obiettivo e in assenza, come ritenuto da un costante orientamento giurisprudenziale, della formale smentita prevista dall’art. 8 della legge n. 47/48 (“Legge stampa”). Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, che “gli arbitri stanno legittimando le parole di Sensi”, “ormai siamo stati presi di mira”, “ci stanno facendo pagare le battaglie di Sensi: le ha perse e ora ce ne accorgiamo”), tenuto conto del contenuto letterale e valutate sia nel loro complesso sia nel contesto di riferimento - non offrendo fra l’altro alcun elemento di concreto riscontro - travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sulla regolarità dello svolgimento del campionato, nonché sulla correttezza dell’operato degli arbitri. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità di Capello, alla quale segue quella della Società di appartenenza. Sanzioni eque - tenuto conto della gravità delle dichiarazioni, della loro idoneità a mettere in dubbio la correttezza dello svolgimento del campionato, anche in relazione alla figura professionale del sig. Capello, nonché della risonanza garantita a tali dichiarazioni dai mezzi di comunicazione utilizzati, tenuto altresì conto della sostanziale ritrattazione del Capello in sede dibattimentale - appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 a Fabio Capello e di € 15.000,00 alla Soc. Roma.
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