LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi DE CANIO – Allenatore Soc. Reggina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Reggina del 9/02/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Luigi DE CANIO – Allenatore Soc. Reggina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 commi 1 e 3 C.G.S.; Soc. REGGINA: violazione art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Internazionale-Reggina del 9/02/03). Il procedimento Con provvedimento del 10/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Luigi De Canio, allenatore tesserato per la Soc. Reggina, per violazione degli articoli 3, comma 1, e 4 commi 1 e 3 del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti dell’Ordinamento Federale e di organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C., nonché la Soc. Reggina per violazione dell’articolo 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il De Canio si sarebbe limitato ad esprimere le proprie opinioni sull’operato del direttore di gara nell’ambito della libertà di critica, senza mai mettere in discussione il sistema federale o arbitrale. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per il De Canio e per la Soc. Reggina. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, ha chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del De Canio apparse su Media Video e reiterate durante le trasmissioni sportive Stadio Sprint, 90° minuto e Domenica Sportiva del 9/2/2003 sono censurabili. Affermare, tra l’altro, che “sono indignato come uomo di sport per l’arbitraggio”, che “si tratta di una direzione di partita figlia delle lamentele sui favori arbitrali concessi alle concorrenti” e che il direttore di gara “ha pesantemente condizionato il risultato” a favore della squadra avversaria travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in una forma di denigrazione e in una accusa di parzialità. A nulla rileva che il comportamento in questione sia stato causato da decisioni ritenute ingiuste, posto che, in ogni caso, i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del De Canio, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti specifici per il De Canio e, soprattutto, del comportamento da questi tenuto successivamente all’accaduto, appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 a Luigi De Canio e di € 5.000,00 alla Soc. Reggina.
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