LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Alessandro NESTA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 271 DEL 13 marzo 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Alessandro NESTA: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma
2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Procuratore Sportivo.
Il procedimento
Con provvedimento del 20/11/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione il calciatore Alessandro Nesta, tesserato per la Soc. Milan, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione
dell’ammenda di € 4.000,00.
È comparso altresì il difensore dell’incolpato il quale, dopo aver spiegato che il Nesta non
ha provveduto al pagamento del compenso al Procuratore Sportivo perché la Società di
appartenenza si sarebbe impegnata a farlo direttamente in luogo del calciatore, ha chiesto
una sanzione minima.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentita la parte, rileva che il comportamento del
Nesta è censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che il Nesta non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso
dal Collegio arbitrale in data 23 luglio 2002.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Nesta, non assumendo rilevanza,
in questa sede, eventuali accordi intercorsi tra l’incolpato e la Società di appartenenza, i
quali, comunque, non fanno venir meno l’obbligo del calciatore in relazione a quanto
previsto dall’art. 11, comma 2, dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali)
del Regolamento dell’Attività di Procuratore Sportivo.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di €
4.000,00 a Alessandro Nesta.
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