LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Raffaele LONGO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Raffaele LONGO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2
dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Il procedimento
Con provvedimento del 22 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione il calciatore Raffaele Longo, tesserato per la Soc. Roma, per violazione
dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le
Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per
avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale del 22
maggio 2002 (Canovi-Longo).
In data 3 dicembre 2002, l’incolpato ha fatto pervenire una dichiarazione nella quale viene
provato l’avvenuto - ancorché tardivo - versamento della somma a totale copertura degli
obblighi derivanti dal lodo stesso.
All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo
l’affermazione di responsabilità del Longo e l’applicazione della sanzione
dell’ammonizione.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Longo, non
avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 31 maggio 2002 -
provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all’art. 11, comma 2,
del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di
Agente di Calciatori.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Raffaele Longo la
sanzione dell’ammonizione.
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