LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Raffaele LONGO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Raffaele LONGO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le Procedure Arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 22 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il calciatore Raffaele Longo, tesserato per la Soc. Roma, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori, per avere omesso di dare esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale del 22 maggio 2002 (Canovi-Longo). In data 3 dicembre 2002, l’incolpato ha fatto pervenire una dichiarazione nella quale viene provato l’avvenuto - ancorché tardivo - versamento della somma a totale copertura degli obblighi derivanti dal lodo stesso. All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale che concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità del Longo e l’applicazione della sanzione dell’ammonizione. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene provata la responsabilità del Longo, non avendo quest’ultimo - nonostante gli sia stato trasmesso il lodo in data 31 maggio 2002 - provveduto alla sua pronta ed integrale esecuzione nei termini di cui all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le Procedure Arbitrali, allegato B del Regolamento dell’Attività di Agente di Calciatori. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al calciatore Raffaele Longo la sanzione dell’ammonizione.
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