LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Domenico ARNUZZO – ex direttore sportivo Soc. Sampdoria: violazione art. 4 comma 1 C.G.S. (trasfuso oggi nell’art. 8 comma 1 C.G.S.); Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 299 DEL 10 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Domenico ARNUZZO – ex direttore sportivo Soc. Sampdoria: violazione art. 4 comma 1 C.G.S. (trasfuso oggi nell’art. 8 comma 1 C.G.S.); Soc. SAMPDORIA: violazione art. 2 comma 3 C.G.S. per responsabilità oggettiva. Il procedimento Con atto datato 20 novembre 2002, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il sig. Domenico Arnuzzo, già direttore sportivo della Soc. Sampdoria, per rispondere della violazione di cui all’art. 4 comma 1 del C.G.S. (vigente all’epoca dei fatti contestati, oggi trasfuso nell’art. 8, comma 1 C.G.S.), per aver ricorso nel 1999 ad attività di intermediazione di un procuratore sportivo (nella persona di Furio Valcareggi) nei rapporti con un calciatore (Francesco Flachi). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, la soc. Sampdoria ha fatto pervenire una memoria difensiva nella quale - pur non negando la contrarietà del proprio comportamento all’art. 4, comma 1 dell’allora vigente C.G.S. - afferma l’intervenuta prescrizione dell’infrazione contestata. Ad avviso della reclamante, infatti, tale accordo di mediazione sarebbe stato raggiunto nei primi mesi del 1999, come emerso (anche se indirettamente) dalle indagini poste in essere dalla F.I.G.C. e confermato (logicamente) della data del contratto fra il calciatore Flachi e la Soc. Sampdoria (26/4/1999), frutto appunto della precedente “illecita” mediazione. Conseguentemente, dovendo applicarsi l’art. 13, comma 2 C.G.S. vigente all’epoca dei fatti (il quale dispone che “… le infrazioni si prescrivono al termine della seconda stagione successiva a quella in cui le infrazioni stesse sono state commesse”) e connotandosi l’infrazione nell’accordo di mediazione di cui sopra, la reclamante chiede che venga dichiarata l’estinzione dell’infrazione (prescritta il 26/4/2001, data in cui ha avuto termine la seconda stagione sportiva successiva). Prescrizione che, a detta della reclamante, sarebbe intervenuta anche in caso di applicabilità al caso di specie dell’art. 18, comma 2 C.G.S. oggi vigente, il quale indica, quale dies a quo per la decorrenza della prescrizione, “l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni stesse”. Infrazione che non può che essere individuata nella stipula del patto di intermediazione (primi mesi del 1999, comunque non oltre il 26/4/1999) e non nel (successivo e rateizzato) pagamento della commissione frutto dell’illecita mediazione (che rappresenta adempimento di una obbligazione, di cui non è elemento essenziale). In via subordinata, la reclamante chiede l’applicazione della sanzione dell’ammenda, nel suo ammontare minimo. All’odierna riunione, è comparso il V. Procuratore Federale, il quale concludeva chiedendo l’affermazione di responsabilità dell’Arnuzzo e della Soc. Sampdoria e l’applicazione per entrambi della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Con riferimento alla prescrizione invocata dalla difesa della Soc. Sampdoria, ne rilevava la non applicabilità ritenendo ciascun pagamento concordato come autonomo momento attributivo di responsabilità dell’accordo illecito. Conseguentemente, il dies a quo decorrerebbe dalla data dell’ultimo pagamento. Sono comparsi altresì il rappresentante ed il difensore della Soc. Sampdoria, il quale - dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria - si è riportato alle conclusioni già formulate. Infine è comparso il sig. Arnuzzo, il quale rilevava di aver contattato il sig. Valcareggi quale “procuratore” del calciatore, di aver ignorato (all’epoca dei primi contatti) la qualità di “mediatore” dello stesso; conseguentemente chiedeva, laddove applicabile, la prescrizione e, in subordine, la riduzione della sanzione stante il ruolo secondario rispetto ai vertici societari sottoscrittori dell’accordo di mediazione e la propria estraneità al rapporto contrattuale instaurato. I motivi della decisione In via preliminare, la Commissione ritiene di dover esaminare la questione della prescrizione invocata da entrambi i deferiti. Occorre innanzitutto individuare il momento in cui si è perfezionato il comportamento mediatorio illecito, in modo da poter accertare il momento di decorrenza del termine di prescrizione (termine diverso per la società e per il tesserato). Tenuto conto dei fatti (così come ricostruiti dall’indagine federale e risultanti dagli atti) e considerata la natura del contratto di “mandato” (che il legislatore sportivo ha voluto vietare), non pare esservi dubbio circa la riferibilità del comportamento illecito al momento dell’intervenuto accordo fra la Soc. Sampdoria ed il Flachi (preceduto dalla fase delle trattative) essendo tale accordo il prodotto conclusivo dell’intermediazione stessa. A nulla rileva quindi il successivo e scaglionato pagamento del corrispettivo della prestazione (ancorché illecita) offerta dal Valcareggi alla Soc. Sampdoria, elemento accessorio e non essenziale del contratto di mandato. Conseguentemente, il periodo di riferimento non può che essere l’aprile del 1999. Per quel che riguarda quindi la posizione della Soc. Sampdoria, l’infrazione si è prescritta, essendo decorso ampiamente il relativo termine. A tale proposito, appare superfluo individuare la normativa applicabile al caso di specie (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), essendo in ogni caso il termine ultimo per la prescrizione quello della seconda stagione successiva (o “a quella in cui le infrazioni sono state commesse” o “a quella in cui è stato posto in essere l’ultimo atto diretto a commettere le infrazioni”). Seconda stagione che, in entrambi i casi, è terminata nel giugno del 2001. Per quanto riguarda invece l’Arnuzzo, non risulta maturato il termine di prescrizione, essendo egli soggetto ad un termine più ampio (pari a quattro stagioni). Anche in questo caso, non rileva la normativa in concreto applicabile (art.13, comma 2 C.G.S. in vigore all’epoca dei fatti o attuale art.18, comma 2 C.G.S.), in quanto – considerate le argomentazioni di cui sopra circa la natura dell’infrazione - equivalenti. Nel merito, è indubbio che il comportamento del deferito è censurabile, a nulla rilevando le argomentazioni addotte. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione dichiara, per quel che riguarda la Soc. Sampdoria, prescritta l’infrazione alla stessa contesta, mentre relativamente al sig. Domenico Arnuzzo, stante l’illiceità della condotta, delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00.
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