LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele DAINO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Daniele DAINO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 17/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Daniele Daino, tesserato per la Soc. Ancona, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 10/3/2003 (d’Ippolito-Daino). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il mancato pagamento non sarebbe dipeso da scorrettezza o mancanza di lealtà, bensì dalla necessità di verificare l’efficacia di accordi intercorsi con terzi. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Daino è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Daino non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 10/1/2003. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, non rilevando, in questa sede, eventuali rapporti intercorsi con terzi. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Daino. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 a Daniele Daino.
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