LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Marco ROSSI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Marco ROSSI: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 commi 1 e 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 17/3/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Marco Rossi, tesserato per la Soc. Como, per violazione 312/1028 dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 10/1/2003 nella controversia n. 3/2002-03 (Rispoli-Rossi). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di € 2.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Rossi è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Rossi non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 10/1/2003. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Rossi. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 a Marco Rossi.
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