LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Oreste CINQUINI – Direttore Sportivo Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Lazio- Roma del 5/02/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 312 DEL 24 aprile 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Oreste CINQUINI – Direttore Sportivo Soc. Lazio: violazione art. 1 comma 1
C.G.S.;
Soc. LAZIO: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. per responsabilità oggettiva (gara Lazio-
Roma del 5/02/03).
Il procedimento
Con provvedimento del 28/2/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Oreste Cinquini, Direttore sportivo tesserato per la Soc. Lazio, per
violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., nonché la Soc. Lazio per violazione dell’art.
2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
dirigente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva che il Cinquini, da una parte, si
sarebbe limitato ad applicare rigorosamente le disposizioni emanate dalla L.N.P. (circolari
n. 6 e 7 del 9/8/2002) concernenti la regolamentazione delle presenze negli spogliatoi, e,
dall’altra, si sarebbe espresso con toni forti nei confronti del collaboratore dell’Ufficio
Indagini senza essere a conoscenza della qualifica di quest’ultimo (in quanto solo in
seguito è stata esibita la tessera federale). Di conseguenza, si chiede il proscioglimento
dagli addebiti contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione
dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 2.000,00 per il Cinquini, nonché quella
dell’ammenda di € 2.000,00 per la Soc. Lazio.
I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Cinquini è
censurabile.
Dagli atti ufficiali risulta che, in occasione della gara Lazio-Roma del 5/2/2003, il
Cinquini, mentre svolgeva le funzioni di addetto all’Arbitro, prima, si scagliava
verbalmente in maniera arrogante nei confronti del collaboratore dell’Ufficio indagini,
dicendogli che non poteva accedere allo spogliatoio del Direttore di gara e rivolgendogli
una frase irriguardosa; poi, con tono sempre più arrogante, gli chiedeva di esibire la
tessera federale.
Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro
che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Cinquini, alla quale segue quella
della Società di appartenenza a titolo di responsabilità oggettiva.
Le prospettazioni difensive non appaiono fondate, sia perché il collaboratore dell’Ufficio
indagini, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve poter accedere negli spogliatoi, sia
perché il contenuto della frase pronunciata (“non sa fare il suo lavoro in quanto non gli
compete”) presupponeva proprio la conoscenza della qualifica della persona alla quale era
rivolta.
Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammonizione e
dell’ammenda di € 2.000,00 a Oreste Cinquini e di € 2.000,00 alla Soc. Lazio.
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