LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 29/04/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 338 DEL 22 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Fabio CAPELLO – Allenatore Soc. Roma: violazione art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; Soc. ROMA: violazione art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. (dichiarazioni alla stampa del 29/04/03). Il procedimento Con provvedimento del 30/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il sig. Fabio Capello, allenatore della Soc. Roma, per rispondere della violazione delle norme di cui agli art. 3 comma 1, art. 4 comma 3 e art. 16 comma 1 C.G.S.; avendo “pubblicamente espresso giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale”, con dichiarazioni idonee “a negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato”, trattandosi di “fatti della stessa indole, già sanzionati nella corrente stagione sportiva”. In particolare, al tecnico veniva contestato di aver affermato ad alcuni organi di informazione: “Nella prima parte della stagione non c’è stato permesso di giocare. Quando ci hanno riammesso si è rivista la vera Roma. Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro. Solo adesso siamo tornati alla normalità” (Il Messaggero del 25/9/03 pag. 23); “Ci hanno negato l’acqua quando eravamo una piantina che doveva crescere, poi ce l’hanno ridata quando eravamo inariditi e gli altri avevano già fatto i frutti” (Corriere della Sera del 29/4/03, pag. 51); “A noi non ci è stata data l’acqua quando eravamo piccoli, eravamo una piantina e dovevamo crescere, poi ce l’hanno ridata. Noi ci eravamo inariditi, ma gli altri avevano fatto i frutti” (Corriere dello Sport – Stadio del 29/4/03, pag. 10). Contestualmente, veniva altresì deferita la Società di appartenenza per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, per i fatti contestati al suo tesserato ex art. 3 comma 2, art. 2 comma 4 e art. 16 comma 3 C.G.S. Nei termini di rito, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l’assoluta mancanza di indicazioni sui soggetti ai quali sarebbero riferite le dichiarazioni del Capello e, conseguentemente, l’assenza di una loro qualsiasi capacità lesiva, vista la genericità della (presunta) accusa. In secondo luogo, la difesa del deferito afferma che con tali dichiarazioni il Capello mai ha inteso, neppure implicitamente, imputare i risultati sportivi della squadra ad una congiura ordita contro la stessa. Per quel che riguarda poi le affermazioni del deferito riguardanti gli arbitri, la difesa rileva come lo stesso si sia in realtà limitato a riportare meri dati statistici, senza manifestare alcun giudizio di merito circa le decisioni dei direttori di gara. Nell’atto defensionale si richiede, per tanto, il proscioglimento del deferito. All’odierna riunione è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna di Fabio Capello alla sanzione dell’ammonizione con diffida e dell’ammenda di € 15.000,00, unitamente alla sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 per la Soc. Roma. Sono comparsi altresì i difensori degli incolpati i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si sono riportati alle conclusioni già formulate, chiedendo in via subordinata l’applicazione della sanzione minima. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Fabio Capello, non contestate né contestabili nel loro significato lessicale, costituiscono un fatto disciplinarmente non sanzionabile. Va rilevato, in via preliminare, che il tecnico, in realtà, non ha direttamente rilasciato alcuna dichiarazione ai quotidiani indicati nell’atto di incolpazione, ma tali organi di stampa hanno riportato (del tutto fedelmente, stante l’omogeneità delle virgolettature) alcune frasi da costui pronunciate nel corso di una trasmissione radiofonica (“Radio anch’io”) andata in onda il giorno 28 aprile 2003. Come può agevolmente evincersi dalla lettura del testo integrale dagli articoli in questione, acquisito in atti, il deferito, rispondendo a domande postegli dal conduttore e dagli ascoltatori, ha tracciato una sorta di sintetico bilancio della stagione sportiva della Soc. Roma, caratterizzata da una prima fase, che aveva deluso le aspettative, e da una successiva fase “nella normalità”. I negativi risultati inizialmente conseguiti sono stati attribuiti a chiare lettere dal deferito a talune decisioni arbitrali (“Basti guardare le espulsioni o i calci di rigore che ci hanno fischiato contro”), ma non soltanto ad esse (“E’ dipeso da arbitri e da un po’ di tutto il resto”; “abbiamo subito alcuni importanti infortuni”; “alcuni problemi personali non hanno permesso a qualche giocatore di rendere al massimo”). Se valutati in tale contesto, e non enucleati da ulteriori riferimenti espositivi, la metafora botanica (“eravamo una piantina……”) ed il paradosso rafforzativo (“all’inizio non ci hanno iscritto al campionato…...”) costituiscono soltanto la colorita, ironica e spontanea manifestazione di considerazioni critiche, in quanto tali del tutto opinabili, ma non censurabili: essi infatti non racchiudono intenti denigratori o offensivi. D’altra parte, tale chiave di lettura trova riscontro nelle ulteriori, e conclusive, affermazioni del deferito (“le lamentele vanno fatte nelle sedi opportune e nei momenti giusti”, “l’investimento importante per la prossima stagione è tornare ad essere una Società rispettata e non sempre contro”) che di fatto smentiscono il contestato intento di ledere la reputazione di organismi operanti nell’ambito federale ovvero di negare la regolarità delle gare e la correttezza dello svolgimento del campionato, adombrando oscure “congiure di palazzo”. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di prosciogliere l’allenatore Fabio Capello e la Soc. Roma.
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