LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1 e art. 4 comma 3 C.G.S.; Soc. PALERMO: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Genoa- Palermo del 10/05/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Sig. Maurizio ZAMPARINI – Presidente Soc. Palermo: violazione art. 3 comma 1 e art.
4 comma 3 C.G.S.;
Soc. PALERMO: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Genoa-
Palermo del 10/05/03).
1) Il procedimento
Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Maurizio Zamparini, Presidente della Soc. Palermo, per violazione dell'art.
3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Palermo per violazione dell'art. 2,
comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto
pervenire alcuna memoria difensiva.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla
ammenda di euro 5.000,00 sia per Zamparini, sia per la Soc. Palermo.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni dello Zamparini riportate
nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 12/5/2003 sono
censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (tra le altre, “sono a dir poco scandalizzato per il
comportamento degli arbitri”, “non posso che prendermela con i vertici della Federcalcio
e della Lega”, “questa gente fa passare la voglia di fare sport e di investire nel calcio”,
“quanto accaduto nel corso della gara ha dell’inverosimile”) travalicano il lecito diritto di
critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli organi che
operano nell’ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dello Zamparini, alla quale segue
quella diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro
4.000,00 a Maurizio Zamparini e di euro 4.000,00 alla Soc. Palermo.
Sig. Amilcare BERTI – Presidente Soc. Triestina: violazione art. 3 comma 1 e art. 4
comma 3 C.G.S.;
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