LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. TRIESTINA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli- Triestina del 10/05/03).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico:
Soc. TRIESTINA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-
Triestina del 10/05/03).
1) Il procedimento
Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa
Commissione Amilcare Berti, Presidente della Soc. Triestina, per violazione dell'art. 3,
comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di
organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Triestina per violazione dell'art. 2,
comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al
proprio Presidente.
Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto
pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi
di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni
tecnico-sportive, e, inoltre, che esse sarebbero state rilasciate nell’ambito di un colloquio
privato del tutto confidenziale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti
contestati.
Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la
dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla
ammenda di euro 10.000,00 per il Berti e per la Soc. Triestina.
È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.
2) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Berti
riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 12/5/2003
sono censurabili.
Le affermazioni fatte dall’incolpato (che fanno riferimento, tra l’altro, a “premeditazione”,
“soprusi”, “risultato falsato”, “campagna a favore delle squadre del sud”) travalicano il
lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli
organi che operano nell’ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità.
È ininfluente la circostanza che il giornalista, successivamente alla pubblicazione
dell’articolo, abbia inviato al Berti una lettera nella quale, tra l’altro, ha affermato di aver
travisato alcune dichiarazioni, poiché, nel caso in questione, non è stata rispettata la
speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa a fronte della omessa pubblicazione
della smentita stessa da parte del quotidiano.
Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Berti, alla quale segue quella
diretta della Società di appartenenza.
Sanzioni eque, tenuto conto del contesto nel quale sono state fatte le dichiarazioni e della
assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo.
3) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro
7.000,00 a Amilcare Berti e di euro 7.000,00 alla Soc. Triestina.
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