LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. TRIESTINA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli- Triestina del 10/05/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Soc. TRIESTINA: violazione art. 3 comma 2 e art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli- Triestina del 10/05/03). 1) Il procedimento Con provvedimento del 12/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Amilcare Berti, Presidente della Soc. Triestina, per violazione dell'art. 3, comma 1, e 4, comma 3, del C.G.S., per avere espresso pubblicamente giudizi lesivi di organismi operanti nell’ambito federale, nonché la Soc. Triestina per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che le dichiarazioni rese agli organi di stampa non avrebbero contenuto lesivo, in quanto esprimerebbero soltanto valutazioni tecnico-sportive, e, inoltre, che esse sarebbero state rilasciate nell’ambito di un colloquio privato del tutto confidenziale. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 10.000,00 per il Berti e per la Soc. Triestina. È comparso altresì il difensore degli incolpati il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Berti riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano “La Gazzetta dello Sport” del 12/5/2003 sono censurabili. Le affermazioni fatte dall’incolpato (che fanno riferimento, tra l’altro, a “premeditazione”, “soprusi”, “risultato falsato”, “campagna a favore delle squadre del sud”) travalicano il lecito diritto di critica, perché adombrano dubbi sullo svolgimento del campionato e sugli organi che operano nell’ambito federale, risolvendosi in una accusa di parzialità. È ininfluente la circostanza che il giornalista, successivamente alla pubblicazione dell’articolo, abbia inviato al Berti una lettera nella quale, tra l’altro, ha affermato di aver travisato alcune dichiarazioni, poiché, nel caso in questione, non è stata rispettata la speciale procedura prevista dalla legge sulla stampa a fronte della omessa pubblicazione della smentita stessa da parte del quotidiano. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Berti, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza. Sanzioni eque, tenuto conto del contesto nel quale sono state fatte le dichiarazioni e della assenza di precedenti specifici per l’incolpato, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 7.000,00 a Amilcare Berti e di euro 7.000,00 alla Soc. Triestina.
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