LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. Salernitana: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SALERNITANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Salernitana del 26/04/03).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Aniello ALIBERTI – Presidente Soc. Salernitana: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. SALERNITANA: violazione art. 2 comma 4 C.G.S. (gara Napoli-Salernitana del 26/04/03). 1) Il procedimento Con provvedimento dell’8/5/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Aniello Aliberti, Presidente della Soc. Salernitana, per violazione dell'art. 1, comma 1, con riferimento all’art. 10, comma 7, delle N.O.I.F., nonché la Soc. Salernitana per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. È stata inviata, peraltro, una richiesta di rinvio motivata da una indisposizione dell’Aliberti, come da certificazione medica che attesta una “gastroenterite con diarrea e febbre”. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione alla ammenda di euro 1.500,00 sia per l’Aliberti sia per la Soc. Salernitana. 2) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che, come da orientamento costante degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, non sussistono motivi validi per il rinvio della trattazione. Nel merito, la Commissione rileva che il comportamento dell’incolpato è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che, durante la gara Napoli-Salernitana del 24/4/2003, l’Aliberti si è seduto sulla panchina della propria squadra in qualità di dirigente accompagnatore. Tale comportamento è in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, comma 7, delle NOIF, secondo il quale i dirigenti federali che siano anche dirigenti di società non possono in alcun caso svolgere funzioni di accompagnatore ufficiale o di addetto agli ufficiali di gara, né essere presenti nel recinto di gioco durante lo svolgimento delle gare in cui sia impegnata una squadra della loro società. Poiché l’Aliberti, oltre ad essere Presidente della Soc. Salernitana, è Vice Presidente della L.N.P. e, dunque, dirigente federale, deve conseguentemente affermarsi la sua responsabilità, alla quale segue quella diretta della Società. Sanzioni eque, appaiono quelle di cui al dispositivo. 3) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 1.500,00 a Aniello Aliberti e di euro 1.500,00 alla Soc. Salernitana.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it