LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori.

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 342 DEL 29 maggio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE a carico: Sig. Francesco TOLDO: violazione art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 11 comma 2 dell’allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento dell’Attività di Agenti Calciatori. Il procedimento Con provvedimento del 23/4/2003, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore Francesco Toldo, tesserato per la Soc. Internazionale, per violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 11, comma 2, del Regolamento per le procedure arbitrali, allegato B) del regolamento dell’Attività di agente di calciatori, per non aver dato esecuzione a quanto disposto a suo carico dal lodo arbitrale pronunciato in data 21/2/2003 (Rizzato-Toldo). Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato non ha fatto pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato e la condanna alla sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del Toldo è censurabile. Dagli atti ufficiali risulta che il Toldo non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dal Collegio arbitrale in data 21/2/2003. Tale comportamento integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all'osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Toldo. Sanzione equa appare quella di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di euro 5.000,00 a Francesco Toldo.
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