LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TROFEO TIM “ 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 20 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cosmin CONTRA (gara Trofeo Tim Milan-Juventus del 31/7/02 – C.U. n. 26 del 12/8/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TROFEO TIM “ 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 20 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MILAN avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cosmin CONTRA (gara Trofeo Tim Milan-Juventus del 31/7/02 – C.U. n. 26 del 12/8/02). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice sportivo ha inflitto al calciatore Cosmin Contra, tesserato per la Soc. Milan, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara per il comportamento tenuto durante la gara amichevole Milan-Juventus del 31 luglio 2002, ha proposto reclamo la Soc. Milan , chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione comminata dal Giudice sportivo sarebbe sproporzionata, perché, per un verso, il comportamento del Contra sarebbe avvenuto in seguito ad un fallo di un avversario, nel contesto dell’azione di giuoco e nel pieno della tensione agonistica, e, per l’altro, che non vi sarebbe stata una condotta realmente violenta. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è fondato. Dal referto dell’arbitro risulta che il calciatore Contra, in reazione ad una scorrettezza di giuoco subita da un compagno di squadra, ha colpito un avversario con un calcio alla gamba destra e, in seguito, a giuoco fermo, ha scambiato con lo stesso spinte e manate sul volto, continuando il diverbio anche negli spogliatoi. Tale comportamento è stato correttamente valutato dal Giudice sportivo in conformità agli orientamenti degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi, soprattutto in considerazione della sua gravità e della reiterazione dei comportamenti aggressivi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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