LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 27 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gare del 25 agosto 2002 – Seconda giornata – Prima Fase Gara Soc. Palermo – Soc. Taranto
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 27 agosto 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gare del 25 agosto 2002 – Seconda giornata – Prima Fase
Gara Soc. Palermo – Soc. Taranto
Il Giudice Sportivo,
visti gli elenchi dei calciatori utilizzati nella gara sopra indicata nonché la comunicazione
inviata dalla Lega Professionisti Serie C in data 27 agosto., con la quale si conferma che
non è stato ancora concesso il visto di esecutività alla pratica di tesseramento del calciatore
Morello Antonio (Soc. Taranto);
osservato che:
- la Soc. Taranto ha schierato il calciatore Morello Antonio senza che fosse stato ancora
emesso dalla competente Lega Professionisti Serie C il relativo visto di esecutività al
tesseramento;
- di conseguenza il Morello non aveva titolo a partecipare alla gara Palermo-Taranto, e
tale sua irregolare partecipazione comporta la punizione sportiva della perdita della
partita, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lett. a) C.G.S.;
- l’avvenuto utilizzo del calciatore medesimo comporta, altresì, l’applicazione di
un’ammenda a carico della Società Taranto, ai sensi dell’art. 39, comma 4 N.O.I.F. e
dell’art. 13, comma 1 C.G.S.: sanzione aggravata per la recidiva specifica della Società;
- va, peraltro, stabilito il punteggio di 4-0 conseguito sul campo dalla Soc. Palermo, in
quanto più favorevole rispetto a quello discendente dall’applicazione dell’art. 12
C.G.S.;
- va, inoltre, inflitta la squalifica per una giornata di gara al calciatore Morello Antonio, il
quale era a conoscenza della mancanza di titolo a partecipare alla gara in esame a
seguito della delibera di questo Giudice sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
35 del 23 agosto 2002 (gara Soc. Taranto – Soc. Reggina);
P.Q.M.
delibera di infliggere:
- alla Soc. Taranto la punizione sportiva della perdita della gara Palermo-Taranto del 25
agosto 2002 con il risultato di 4-0 per l’irregolare partecipazione del calciatore Morello
Antonio, nonché l’ammenda di € 6.000,00;
- al calciatore Antonio Morello (Soc. Taranto) la squalifica per una giornata effettiva di
gara.