LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Ancona-Ascoli del 18/8/02 – C.U. n. 29 del 20/8/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. ASCOLI avverso l’ammenda di € 20.000,00 con diffida inflitta dal
Giudice Sportivo (gara Tim Cup Ancona-Ascoli del 18/8/02 – C.U. n. 29 del 20/8/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Ascoli la
sanzione della ammenda di € 20.000,00, con diffida, per il comportamento tenuto dai suoi
sostenitori durante la gara Ancona-Ascoli del 18/8/2002 (Coppa Italia), ha proposto
reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via subordinata, la riduzione della
sanzione.
A sostegno del gravame, si rileva che la sanzione, in primo luogo, sarebbe stata irrogata
senza valutare l’attività di concreta cooperazione svolta dalla Società nei confronti delle
forze dell’ordine e la circostanza che si giocava in trasferta, in relazione all’art. 11, comma
6 del Codice di Giustizia Sportiva, e, in secondo luogo, sarebbe eccessivamente affittiva e,
comunque, sproporzionata avendo riferimento a casi analoghi.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver
illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già
formulate.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è
parzialmente fondato.
Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, innanzitutto, prima dell'inizio
della gara hanno lanciato sul terreno e nel recinto di giuoco bengala ed alcuni seggiolini; in
secondo luogo, hanno sfondato una recinzione per accedere al settore degli spalti loro
riservato; in terzo luogo, hanno intonato cori offensivi nei confronti di altra Società; in
quarto luogo, hanno acceso, all’inizio del primo e del secondo tempo, numerosi bengala
alcuni dei quali venivano lanciati sul terreno e nel recinto di giuoco; in quinto luogo,
hanno lanciato una mela all’inizio del secondo tempo nell’area di rigore avversaria e
hanno ripetuto il lancio di oggetti nel recinto di giuoco; in sesto luogo, hanno appiccato un
fuoco sugli spalti, colpendo poi con calcinacci sul casco un Vigile del fuoco intervenuto
per spegnerlo; in settimo luogo, hanno ripetuto identica condotta in altre due occasioni,
ostacolando poi l’intervento dei Vigili del fuoco con lancio di oggetti vari; in ottavo luogo,
hanno lanciato bengala e calcinacci sul terreno di giuoco, costringendo l’Arbitro ad una
breve interruzione della gara; infine, hanno incendiato alcuni seggiolini nel settore loro
riservato, al termine della gara.
Tali comportamenti, che devono essere qualificati come di particolare gravità, sono stati
correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi
della Giustizia Sportiva in casi analoghi.
Nella lettera della Questura di Ancona, esibita dalla reclamante, non emerge una
descrizione dei fatti in contrasto con quanto risulta dagli atti ufficiali, anche per la
genericità dei riferimenti agli episodi accaduti (ad esempio, in relazione agli accadimenti
che hanno determinato l’intervento dei Vigili del fuoco) o per la loro irrilevanza (ad
esempio, in relazione a quanto accaduto al momento della vendita dei biglietti).
Tuttavia, tenuto conto che la Società ha collaborato ai fini della prevenzione dei
comportamenti violenti e che si trattava di campo avverso, la Commissione ritiene già
sufficientemente affittiva la sanzione di cui al dispositivo.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e così
confermando la sola applicazione dell’ammenda di € 20.000,00; dispone la restituzione
della tassa.
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