LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Tim Cup Bari-Crotone dell’11/9/02 – C.U. n. 45 del 12/9/02).
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003
COMUNICATO UFFICIALE N. 67 DEL 26 settembre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Reclamo della Soc. BARI avverso l’ammenda di € 10.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo
(gara Tim Cup Bari-Crotone dell’11/9/02 – C.U. n. 45 del 12/9/02).
Il procedimento
Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Bari la
sanzione della ammenda di € 10.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori
durante la gara di Coppa Italia, Bari-Crotone del 11/9/2002 (lancio di bengala sul terreno
di giuoco), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca e, in via
subordinata, la riduzione della sanzione.
A sostegno del gravame, la Soc. Bari rileva, in primo luogo, che il comportamento dei
propri sostenitori non avrebbe avuto il carattere della particolare pericolosità per
l’incolumità pubblica, con la conseguenza che la sanzione sarebbe eccessiva e, in secondo
luogo, che non sarebbero state considerate in modo adeguato le attività di prevenzione
svolte dalla Società.
I motivi della decisione
La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame non è
fondato.
Dagli atti ufficiali risulta infatti che i sostenitori della reclamante hanno lanciato un
bengala di piccole dimensioni che sorvolava il terreno di giuoco per tutta la sua lunghezza,
per poi spegnersi in aria.
Tale comportamento, che deve essere qualificato come pericoloso per l’incolumità di una
o più persone, è stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo in conformità con
quanto previsto dall’art. 11 del C.G.S., nella misura minima sancita.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone
l'incameramento della tassa.
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