LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Marcelo SALAS – Calciatore Soc.Juventus: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 – seconda parte – C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Tim Cup Reggina-Juventus del 5/12/02).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “TIM CUP” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 207 DEL 16 gennaio 2003 – pubbl. su www.lega-calcio.it DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Sig. Marcelo SALAS – Calciatore Soc.Juventus: violazione art. 1 comma 1 C.G.S.; Soc. JUVENTUS: violazione art. 2 comma 4 - seconda parte - C.G.S. per responsabilità oggettiva. (gara Tim Cup Reggina-Juventus del 5/12/02). Il procedimento Con provvedimento del 12/12/2002, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Jose Marcelo Salas Melinao, calciatore tesserato per la Soc. Juventus, per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., per il comportamento tenuto durante lo svolgimento della gara Reggina- Juventus del 5/12/2002 (Tim Cup), nonché la Soc. Juventus per violazione dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., per responsabilità oggettiva. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva che il comportamento del Salas sarebbe inquadrabile come atto di “eccessiva esultanza” personale, riconducibile unicamente alla sfera soggettiva del calciatore stesso messo a dura prova dalle bonarie sfide dei compagni ai quali, a causa del lungo infortunio, non aveva potuto rispondere con fatti concreti. In conseguenza, si chiede il proscioglimento dagli addebiti contestati e, in subordine, l’applicazione della sanzione minima. Alla riunione odierna, è comparso il Vice Procuratore Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di euro 5.000,00 per il Salas e a quella dell’ammenda di euro 5.000,00 per la Soc. Juventus. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento degli incolpati è sanzionabile. Dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini risulta che, durante lo svolgimento della gara, a seguito della realizzazione di un calcio di rigore, il Salas mostrava la propria soddisfazione evidenziando gli “attributi”. Tale comportamento, che oltretutto non è contestato nella difesa dell’incolpato, integra gli estremi della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S, secondo il quale i tesserati sono tenuti ad una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale in ogni rapporto riferibile all’attività sportiva. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità dell’incolpato, alla quale segue quella oggettiva della Società di appartenenza. Sanzioni eque appaiono quelle di cui al dispositivo, non rilevando la circostanza che il comportamento del Salas sarebbe dovuto a motivi riconducibili unicamente alla sfera soggettiva del calciatore, in quanto in ogni caso il comportamento stesso è contrario ai principi sanciti dall’art. 1 del C.G.S. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 sia a Jose’ Marcelo Salas Melinao, sia alla Soc. Juventus.
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