LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 22 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it Gara del 19-20 ottobre 2002 – Sesta giornata andata Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI “SERIE A TIM” 2002 – 2003 COMUNICATO UFFICIALE N. 91 DEL 22 ottobre 2002 – pubbl. su www.lega-calcio.it Gara del 19-20 ottobre 2002 – Sesta giornata andata Gara Soc. INTERNAZIONALE - Soc. JUVENTUS Il Giudice Sportivo ricevuta tempestiva segnalazione ex art. 31 comma a3 CGS della Procura Federale in merito al comportamento del calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Internazionale) nei confronti del calciatore Davids Edgar (Soc. Juventus) al 7° del primo tempo; acquisita ed esaminata la relativa integrale documentazione televisiva, acquisito un supplemento di rapporto da parte dell’Arbitro; osserva: Al 7° del primo tempo, durante un’azione d’attacco dell’Internazionale, il pallone veniva respinto dal calciatore Tudor verso il centro campo. Per conquistare il controllo della palla, correvano da direzioni opposte il calciatore Davids ed il calciatore Di Biagio, che conseguentemente si scontravano in modo deciso. Di Biagio cadeva a terra. Mentre ancora si trovava in questa posizione, egli sollevava entrambe le gambe verso il corpo dell’avversario. In particolare egli colpiva Davids con il piede sinistro all’altezza del mento; immediatamente dopo, con il piede destro, in zona inguinale. Interveniva l’Arbitro che sanzionava con un fallo l’intervento scorretto di giuoco commesso da Davids, mentre nessun provvedimento veniva adottato nei confronti di Di Biagio. Così ricostruito l’episodio nella sua integralità, attraverso la combinata visione delle immagini sia della ripresa diretta sia di quella in replay, esaminate a velocità normale ed al rallentatore, occorre valutare la sussistenza dei requisiti posti dall’art. 31 comma a3 C.G.S., per verificare l’utilizzabilità o meno della prova televisiva quanto al comportamento di Di Biagio. E’ in pratica impossibile stabilire se i calci siano stati indirizzati da Di Biagio a giuoco fermo o meno, non potendosi ricostruire dalle immagini se al momento di tale gesto l’Arbitro avesse già o no fischiato l’interruzione del giuoco. Certamente si è trattato, in ogni caso, di una condotta estranea all’azione di giuoco, perché realizzata da Di Biagio dopo che era già avvenuto l’impatto con Davids, ed entrambi i calciatori non erano nella possibilità di controllare il pallone e di partecipare ad un eventuale ulteriore sviluppo del giuoco. Il fatto è sfuggito al controllo dell’Arbitro: dalle immagini si rileva con evidenza che l’Arbitro seguì l’azione di giuoco; rilevò l’impatto tra Davids e Di Biagio; intervenne per fermare il giuoco, fischiando un fallo a Davids per condotta scorretta. Egli non potè vedere la reazione di Di Biagio, che scalciò l’avversario nel modo sopra descritto, proprio perché ne fu impedito dal corpo di Davids che gli copriva la visuale rispetto a Di Biagio, caduto in terra. Tale ricostruzione è confermata dal contenuto del supplemento arbitrale, dal quale risulta che il Direttore di gara percepì l’intervento scorretto di giuoco di Davids, lo sanzionò con un calcio di punizione diretto, ma non rilevò il successivo comportamento di Di Biagio: comportamento che gli venne segnalato da alcuni calciatori della Juventus, immediatamente dopo, ma rispetto al quale l’Arbitro non adottò alcun provvedimento proprio perché egli non aveva potuto osservare quanto successo. Dalle immagini non si ricava alcuna posizione utile degli altri Ufficiali di gara ai fini della rilevazione del comportamento del calciatore Di Biagio. La condotta di Di Biagio è definibile come atto violento, intendendosi per tale ogni atto che costituisca intenzionalmente danno o pericolo di danno nei confronti di un terzo. I calci indirizzati da Di Biagio verso Davids sono certamente gesti violenti, , essendo indiscutibile la loro idoneità a ledere l’integrità fisica dell’avversario. Quanto al profilo psicologico le immagini documentano, senza ombra di dubbio, che furono intenzionali sia il movimento della gamba sinistra verso il volto dell’avversario, con conseguente impatto del piede sul viso, sia il movimento della gamba destra con conseguente impatto del piede nella zona inguinale. E’ quindi da escludere sulla base dei filmati televisivi che si sia trattato di gesti automatici, conseguenti alla caduta a terra di Di Biagio dopo lo scontro di giuoco con Davids. Sussistono pertanto tutti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva al fine di sanzionare disciplinarmente la condotta del calciatore Di Biagio, sfuggita alla percezione dell’Arbitro. Quanto all’entità della pena, va rilevato che si è trattato di un gesto realizzato in un contesto avulso dall’azione in svolgimento, idoneo a cagionare conseguenze significativamente negative per l’integrità fisica dell’avversario, considerate le zone del corpo colpite dai piedi del Di Biagio. Dall’altro lato si deve tener conto che la condotta seguì immediatamente ad un intervento di giuoco scorretto da parte dell’avversario e che, data la posizione del calciatore a terra, il movimento delle sue gambe non fu caratterizzato da una forza particolarmente significativa, tanto che Davids non riportò lesioni di sorta, e potè proseguire la gara in condizioni di piena efficienza fisica. Appare pertanto sanzione congrua alla gravità del fatto una squalifica a carico del calciatore Di Biagio Luigi per due giornate effettive di gara. P.Q.M. Delibera di infliggere al calciatore Di Biagio Luigi (Soc. Internazionale) la squalifica per due giornate effettive di gara.
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